Discopatie lombari ed ernia discale riconosciute malattia professionale

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figlio superstite inabile maggiorenne

Dichiarata l’origine professionale della discopatia lombare con ernia discale L4 -L5 e sofferenza cronica e pari al 10% il grado di inabilità derivato dalla malattia professionale (Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 356/2021 del 17/06/2021 RG n. 1343/2019)

Il lavoratore agisce in giudizio in giudizio nei confronti dell’Inail per vedere riconosciuta l’origine professionale delle patologie sofferte “discopatia lombare con ernia discale L4 -L5 e sofferenza cronica” e quantificato il danno derivato nella misura del 19% (comprensivo del danno già riconosciuto dall’Istituto per “sindrome algodisfunzionale ricorrente al ginocchio sinistro” e “esiti algodisfunzionali di meniscectomia bilaterale”).

Il ricorrente afferma di avere lavorato, dal 1988 al 1995, come piastrellista e di avere sempre svolto mansioni che comportano la movimentazione manuale di carichi di peso variabile e l’assunzione frequente di posizioni incongrue e protratte nel tempo.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la domanda avversaria per carenza di rischio professionale.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale e il Giudice, esaurita la fase istruttoria, ritiene il ricorso fondato.

Le prove testimoniali hanno confermato in punto di fatto le argomentazioni del lavoratore.

Uni dei testi ha dichiarato: “Facciamo piastrelle e sottofondi e capita spesso di dovere sollevare sacchi di cemento o di piastrelle che pesano 20 -25 kg o anche di più. Qualche volta capita anche di fare posatura dei marmi (in questo caso le lastre di marmo arrivano anche a 30 kg). Il ricorrente utilizza anche la lisciatrice per lisciare i sottofondi e si tratta di un macchinario che emette piccole vibrazioni. Ovviamente quando facciamo pavimenti siamo sempre inginocchiati. Capita di utilizzare trapani, flessibili, taglierine. Si lavora 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e saltuariamente anche il sabato”.

Altro teste ha dichiarato “il ricorrente lavora spesso con me; lui lavora tutti i giorni talvolta con me altre volte con altri colleghi. Porta le piastrelle col camioncino e gestisce il lavoro; siamo noi a scaricarle di solito. Attualmente è raro che lui movimenti le piastrelle perché ha mal di schiena. Ha sempre sollevato in passato sacchi di cemento e di colla che pesano all’incirca 25 kg., è spesso inginocchiato per la posa dei pavimenti e per i sottofondi, utilizza delle livelle quando è inginocchiato sul pavimento per poterlo uniformare. Utilizza trapani, impastatore per la colla e flessibile per tagliare, macchine da taglio piastrelle”.

Il CTU ha riconosciuto l’origine professionale della patologia lamentata per un danno del 10% che, conglobato con il danno del 10% già riconosciuto dall’Inail, determina una menomazione complessiva del 19%.

Inoltre, il CTU ha preso specifica posizione anche in relazione alle doglianze manifestate dal CTP dell’Istituto convenuto, pertanto, il Giudice condivide appieno le conclusioni del Consulente e le fa proprie.

In definitiva, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta l’origine professionale anche della patologia “discopatia lombare con ernia discale L4 -L5 e sofferenza cronica ” in aggiunta a quelle già riconosciute dall’Istituto come di provenienza professionale, con conseguente diritto ad ottenere le previdenze richieste considerato il grado di inabilità complessivo derivato dalle malattie professionali nella mi sura del 19 %, con decorrenza dell’indennizzo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed interessi dal 121esimo giorno.

Le spese di lite e quelle di CTU Medico-Legale seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico dell’Inail.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del lavoro, accoglie il ricorso e dichiara l’origine professionale della discopatia lombare con ernia discale L4 -L5 e sofferenza cronica e pari al 10 % il grado di inabilità derivato dalla malattia professionale e pari al 19% quello conglobato con il danno del 10% già riconosciuto dall’Istituto; condanna l’Inail a corrispondere al ricorrente gli emolumenti di cui all’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quel lo di presentazione della domanda, oltre interessi legali dal 121esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.800 ,00 , oltre accessori come per legge, condanna altresì l’Istituto al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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