Disturbo al riposo delle persone, si alla condanna del condomino molesto

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disturbo al riposo delle persone

Respinto il ricorso di un uomo contro la declaratoria di responsabilità per il reato di disturbo al riposo delle persone di cui all’art. 659 cod. pen.

Con l’ordinanza n. 25153/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro la declaratoria di penale responsabilità da parte dei Giudici del merito riguardo al reato di disturbo al riposo delle persone di cui all’art. 659 cod. pen.

La difesa, in particolare, lamentava violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, rappresentando che non era stata provata la ravvisabilità dell’illecito contravvenzionale, in quanto i presunti rumori cui l’imputato avrebbe dato causa non sarebbero stati tali da cagionare disturbo all’intero condominio, ma solo agli occupanti di una o due unità adiacenti alla sua, peraltro già protagonisti di contenziosi in suo danno; era inoltre, indimostrato che a provocare i rumori in questione sarebbe stato l’imputato, atteso che egli non abitava da solo nell’appartamento teatro degli episodi in rubrica (dividendolo con la propria moglie, affetta da documentata ipoacusia e dunque ragionevolmente costretta, ad esempio, ad ascoltare musica a volume più alto del normale).

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso, per manifesta infondatezza e genericità dei motivi

Dal Palazzaccio, in particolare, hanno evidenziato come le doglianze riproducessero ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. In particolare – hanno ribadito i Giudici Ermellini – per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen., è sufficiente che vi sia disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in ambito ristretto (e, nel caso in esame, i rumori erano stati percepiti anche da testimoni che non dimoravano nel condominio in questione); inoltre, più di un vicino del ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto a mutare abitudini di vita (ad esempio, andando a dormire in stanze diverse della propria casa, onde allontanarsi dai rumori anzidetti) e/o di averne risentito in termini di stato ansioso, come documentato da certificazioni mediche; infine, la ipoacusia della moglie dell’imputato non era mai stata addotta a giustificazione dei disturbi sonori, se non nel corso del dibattimento, tanto più che le emissioni non provenivano solo da radio od apparecchi di riproduzione, derivando al contempo da colpi inferti alle strutture.

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