Alla danneggiata viene riconosciuto il danno psicologico nella misura del 5% per il disturbo da stress post traumatico causato dal sinistro stradale (Tribunale di Pistoia, Ordinanza ex art 702 bis cpc del 18/05/2021 RG n. 1581/2019)

Il danneggiato da sinistro stradale con ricorso ex art.702 bis c.p.c., in danno della UCI , invoca il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale verificatosi in data 24 04 2017 per colpa esclusiva di veicolo di targa e proprietà straniera, chiama anche solidalmente la conducente del veicolo e la compagnia assicuratrice.

Il Tribunale ritiene il ricorso accoglibile e dà atto che la dinamica del sinistro non è contestata, ponendosi in discussione la quantificazione dei danni, posto che l’UCI ha corrisposto alla danneggiata la somma di euro 12.550,00.

Ciò posto, per la liquidazione del danno subito il Tribunale passa al vaglio la CTU Medico-Legale, di cui condivide integralmente le conclusioni.

Il CTU ha affermato che “la danneggiata è stata coinvolta in un grave incidente stradale ed ha riportato lesioni tali da richiedere il trasferimento presso il Pronto Soccorso dove ha effettuato accertamenti e controlli. Per la violenza dell’urto subito l’automobile si è capovolta e successivamente è stata rottamata. Anche in accordo con i CTP di parte posso affermare che le lesioni documentate e rilevate in corso di operazioni peritali possono trovare giustificazione quale conseguenza del traumatismo stradale subito. Sempre in accordo con i CTP delle parti stimo che i postumi attualmente riscontrati alla perizianda possono trovare giusto riconoscimento nell’ambito del danno biologico in quanto si è determinata un’alterazione dell’integrità psico-fisica non più ripristinabile. La p. nel corso dell’incidente stradale ha subito il ribaltamento del mezzo che stava guidando. Tale grave evento ha determinato traumatismi in diverse regioni anatomiche come è possibile rilevare dalla visione della numerosa documentazione medica allegata agli atti. La sintomatologia dolorosa ha costretto la p. all’effettuazione di trattamenti farmacologici antidolorifici e fisiatrici. Tale prolungata sintomatologia dolorosa ha costretto la stessa a sottostare ad un percorso di psicoterapia individuale proprio per la comparsa di un disturbo da stress post traumatico del tutto dipendente dall’incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta. Per quanto attiene alla lesione odontoiatrica successivamente alla seduta peritale ho ricontattato i CTP per esaminare in dettaglio tale postumo. Faccio presente che dal 13.06.2017, data della redazione della relazione specialistica, non ho notizia che la p. si sia sottoposta a trattamenti odontoiatrici al riguardo, indice di una buona funzionalità masticatoria nonostante la rilevata frattura della ceramica coronale sull’elemento 4.7. Viene riferito che tale elemento rappresenta l’appoggio distale di una protesi fissa. Per meglio descrivere la lesione faccio presente che nella componente del dente si è verificata una lesione della parte esterna senza determinare però una significativa compromissione della funzione di sostegno svolta dal dente stesso. Per meglio far comprendere il danno, se paragoniamo il dente ad una colonna di sostegno di un portico, si è realizzata una frattura della superficie esterna della stessa senza che ci sia stata una compromissione della porzione più interna, con funzione di sostegno inalterata. In tal caso si giustificano le spese sostenute per l’effettuazione dell’esame Tac ed una refusione a stralcio per la riparazione della frattura coronale pari ad euro 1.000,00. Oltre al danno odontoiatrico e alle limitazioni articolari riscontrate nel corso delle operazioni peritali è possibile riconoscere anche un’alterazione quale sindrome post traumatica da stress, come indicato nella certificazione allegata agli atti. Ho consultato le tabelle medico -legali attualmente in vigore e ritengo che, complessivamente, i postumi riscontrati alla Sig.ra possono trovare giusto riconoscimento nell’ambito del danno biologico nella misura percentuale del 6% (sei per cento). Per quanto attiene al riconoscimento del periodo di temporanea è possibile risarcire un lasso di tempo di mesi quattro quale periodo di invalidità. In particolare gg. 15 sono da risarcire con la percentuale del 100% in quanto la p. in questo periodo si è rivolta per ben due volte al Pronto Soccorso del locale Ospedale proprio per l’accentuazione e la particolare intensità della sintomatologia dolorosa e della perdita della propria autonomia personale. Un successivo lasso di tempo pari a gg. 30 possono trovare giusto riconoscimento nella percentuale del 75% in quanto la p. riprendeva gradualmente e progressivamente una parte della propria autonomia personale. Giorni 50 sono da liquidare nella misura percentuale del 50% in quanto la Sig.ra effettuava cicli di terapia fisica riabilitativa ed accertamenti diagnostici, con progressivo miglioramento della situazione clinica. Infine gg. 25 sono da riconoscere quale percentuale al 25%, lasso di tempo immediatamente antecedente al realizzarsi della guarigione clinica con postumi. Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e presenti in atti, prendo visione di tutte le ricevute fiscali prodotte in atti, ivi comprese quelle inerenti le sedute di psicoterapia individuale. Non ritengo giustificate le spese inerenti le visite svolte successivamente al periodo della guarigione”.

In replica alle osservazioni del CTP, riguardo la valutazione della condizione di disturbo da stress post traumatico, ritenuto privo di analitica specificazione e sottostimato, il CTU evidenzia:

“1) la valutazione complessiva è stata formulata in relazione alle valutazioni medico -legali attualmente in vigore ma soprattutto in relazione al D.L. n. 27/2012 art. 3 2 commi 3 ter e 3 quater che ha sovvertito non poco le valutazioni dei postumi. In particolare ritengo che l’espressione numerica del 5% sia esaustiva del riconoscimento del danno psicologico che è stato rilevato. Il danno odontoiatrico non rappresenta entità tale da raggiungere il riconoscimento del punto percentuale in quanto trattasi di una lesione coronale che sarà facilmente ripristinabile con adeguato trattamento. Ho infatti proposto una liquidazione una tantum. Tale danno non ha alterato la funzione masticatoria fino ad adesso. Il punto percentuale di differenza fra il 6% complessivo e quello del 5% del danno psicologico sopradetto è da considerarsi quale indennizzo delle altre patologie riconosciute che non trovano una giusta e chiara collocazione nelle tabelle medico -legali attuali, ma risultano ben descritte e certificate. 2) Per quanto attiene la presunta sottostima del danno psicologico -psichiatrico preciso che la valutazione espressa dallo psichiatra risulta essere valutazione opinabile. Il CTP riferisce che la p. è stata sottoposta a visita psichiatrica, e che quest’ultimo valuta il detto danno nella misura del 5%. Tale affermazione, però, non è comprovata da documentazione medica specialistica presente in atti. Pertanto tale valore è a mio avviso del tutto discutibile e poco chiaro. Riguardo al danno di natura psichiatrica ritengo che la valutazione da me espressa sia corrispondente all’effettivo danno riconosciuto alla p. in accordo con le tabelle medicolegali valutative attualmente in corso e non secondo altre tabelle proposte dalle varie branche diagnostiche della Medicina che non hanno nessun riscontro nè valore medicolegale. Le tabelle medico -legali hanno riconoscimento di legge universalmente accertato ed accettato. In accordo con i CTP abbiamo ritenuto di non avvalersi dell’ausilio di uno specialista in Psichiatria sia per non allungare i tempi di legge sia per non aggravare ulteriormente di spese il procedimento in corso. La discussione con i CTP non era sul riconoscimento della diagnosi ma soltanto su una divergenza di punteggio; quest’ultimo ambito squisitamente, come ripeto, di pertinenza medico -legale. Interpellare uno specialista Psichiatra sarebbe servito solo a confermare una diagnosi, da noi tutti accettata e concordata, ma non ci sarebbe stato di alcun aiuto in quanto tale proposta non avrebbe potuto esprimere una valutazione medico -legale. Poiché mi viene ricordato ripetutamente che nella formulazione del mio giudizio ha inciso la recente pandemia che ha coinvolto tutti noi, tengo, con particolare insistenza, a sottolineare che tale calamità non ha avuto alcun rilievo nell’espressione della mia valutazione, come è facilmente comprensibile. 3) Per quanto attiene al danno odontoiatrico, trattasi di un danno della corona di un elemento dentario ed anche se lo stesso è il pilastro di sostegno di una protesi, il danno è di modesta entità; ne è prova che a distanza di oltre 3 anni non è stato necessario effettuare alcun trattamento e che la p. non lamenta difficoltà masticatorie. Il preventivo di spese odontoiatriche presente in atti prevedeva un danno futuro che fortunatamente per la Sig. ra non si è attualmente realizzato. La mia proposta risarcitoria di EUR 1000 ( mille euro ) è soltanto un riconoscimento forfettario per il ripristino della modesta lesione. Ribadisco che il lungo lasso di tempo trascorso fa pensare oramai ad una situazione sicuramente non evolutiva ma già stabilizzata nel tempo. Sempre in riferimento al danno odontoiatrico, il Collega riferisce che la p. è stata sottoposta a visita odontoiatrica per conto della Compagnia. In atti non ravviso alcuna certificazione medica che comprovi quanto asserito. Nel carteggio con la Compagnia si parla genericamente di un rimborso per spese mediche, senza che sia indicata alcuna precisazione in merito. In sintesi non ho elementi probanti per modificare il giudizio risarcitorio da me espresso precedentemente. 4) Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle spese sostenute rinvio a quanto precedentemente e chiaramente da me sopra espresso. Per le spese inerenti l’intervento dello psicoterapeuta non ho riconosciuto quelle effettuate in tempi abbondantemente successivi al momento della redazione del certificato di guarigione con postumi. La redazione di tale certificazione medica sancisce il ripristino delle condizioni cliniche antecedenti al danno, sebbene con reliquati. Non è possibile riconoscere accertamenti diagnostici o clinici oltre tale limite. 5) A chiarimento dell’avviso notula presente in atti inerente il riconoscimento delle prestazioni mediche espletate dal Dott. …. mi viene inviata nuovamente la stessa identica documentazione. Preciso che l’avviso notula, come precedentemente già indicato, se non accompagnato dalla relativa fattura non risulta liquidabile sebbene giustificato e congruo. Non comprendo l’invio della stessa documentazione già presente in atti e già da me esaminata. Il CTP indica “relativa fattura” quando trattasi invece di avviso notula. 6) Per quanto attiene alla riferita riduzione dell’invalidità temporanea preciso che il CTP, nella sua relazione, non ha proposto alcuna differenziazione del periodo di riduzione dell’autonomia della Sig.ra. Non indica la percentualizzazione a decrescere che risulta essere invece una procedura ormai consolidata nell’ambito della valutazione medico -legale. La riduzione da me espletata e proposta è stata effettuata in relazione alla tipologia del danno, alle cure prestate, alla necessità di riposo ed al rientro lavorativo che è stato affermato dalla p. stessa essersi realizzato in periodo antecedente alla redazione del certificato di guarigione con postumi. 7) Per quanto riguarda il danno morale rimando tale valutazione al Giudice relatore. Non è di mia competenza. In sintesi la relazione peritale è completa ed esauriente. Viene ben descritta la valutazione dei singoli postumi. E’ stata illustrata anche la riduzione della temporanea. Certe spese mediche non sono state riconosciute perché non adeguate e comunque sono state illustrare e dettagliatamente descritte”.

Applicando le Tabelle milanesi alla danneggiata viene riconosciuto l’importo di euro 6.558,93 per postumi permanenti, per invalidità temporanea (indennità giornaliera pari a euro 46,88 ) totale (giorni 15) euro 703,2 0, per Invalidità temporanea parziale al 75 % (giorni 30) euro 1.054,8 0, per Invalidità temporanea parziale (giorni 50) al 50 % euro 1.172,00, per Invalidità temporanea parziale al 25 % euro 293,0 0 (giorni 25) , per un Totale di danno biologico temporaneo pari euro 3.223,00, nonché per Spese mediche come documentate e ritenute congrue dal CTU per un totale di euro 3.726.38, per una somma complessiva pari ad euro 13.754,49.

Considerato che l’UCI , prima e dopo la notifica del ricorso , ha corrisposto alla danneggiata l’importo di euro 19.500,00 complessivo, tale somma viene considerata pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente.

In considerazione di ciò, le spese di giudizio e di CTU vengono integralmente compensate tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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