La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza C-474/24 del 14 luglio 2026) traccia i confini tra trasparenza sportiva e protezione dei dati: legittima la pubblicazione online dei provvedimenti disciplinari, ma solo previo bilanciamento caso per caso.
La lotta al doping nello sport persegue un indubbio interesse pubblico, ma non può tradursi in una “gogna mediatica” automatica per gli atleti coinvolti. Le agenzie nazionali antidoping, prima di pubblicare online i nomi degli sportivi sanzionati, devono poter effettuare una valutazione personalizzata e proporzionata delle singole vicende, soppesando la gravità dell’illecito con i diritti fondamentali alla privacy dei soggetti coinvolti.
È questo il principio cardine affermato dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nella sentenza del 14 luglio 2026. La pronuncia dirime una complessa controversia sorta in Austria, ma destinata a dettare le nuove regole d’ingaggio per tutte le federazioni sportive e le agenzie antidoping del continente (Corte di Giustizia, sez. Grande, sentenza 14 luglio 2026, C-474/24).
Il caso: la prassi della NADA austriaca e il ricorso degli atleti
La vicenda trae origine dal ricorso di quattro atleti austriaci, colpiti da squalifiche (temporanee o a vita) per violazione della normativa nazionale antidoping (ADBG). L’ordinamento austriaco impone all’Agenzia nazionale antidoping (NADA) e alla commissione giuridica competente (ÖADR) di pubblicare sui propri siti web, in un’apposita tabella accessibile a chiunque, il nome dell’atleta, lo sport praticato, la natura della violazione e la durata della squalifica. Le uniche esenzioni legali da tale “pubblicazione automatica” riguardano atleti amatoriali, persone particolarmente vulnerabili o whistleblowers.
Gli atleti si sono rivolti al Garante privacy austriaco per ottenere la cancellazione dei propri dati, invocando il diritto all’oblio (art. 17 GDPR) e la natura “sensibile” e “penale” di tali informazioni. Il diniego del Garante ha innescato un contenzioso amministrativo, giunto infine al vaglio dei giudici di Lussemburgo.
I cinque principi di diritto fissati dalla Corte UE
La CGUE ha risposto ai sette quesiti pregiudiziali smontando e ricostruendo l’intera architettura del rapporto tra giustizia sportiva antidoping e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), fissando cinque pilastri fondamentali.
1. L’Antidoping non sfugge al GDPR
In via preliminare, la Corte ha sgombrato il campo dall’eccezione sollevata dall’Agenzia austriaca: il contrasto al doping rientra pienamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e del GDPR. Non si tratta di un’attività assimilabile alla tutela della “sicurezza nazionale” (che esulerebbe dal perimetro europeo), né rileva il fatto che l’attività sportiva possa non avere sempre natura prettamente economica.
2. Le sanzioni per doping non sono “dati sanitari” (salvo eccezioni)
Gli atleti sostenevano che la squalifica costituisse un “dato relativo alla salute” (art. 9 GDPR). La Corte smentisce parzialmente questa tesi: la semplice notizia che un atleta ha violato le regole antidoping ed è stato squalificato non rientra, di per sé, nei dati sanitari.
Tuttavia, scatta una rilevante eccezione: se il comunicato stampa menziona esplicitamente il nome o la categoria della sostanza vietata, e tale informazione, incrociata con altre, permette di dedurre indirettamente lo stato di salute fisica o mentale dell’atleta (ad esempio, rivelando l’uso di farmaci per patologie specifiche non coperti da esenzione terapeutica), allora si ricade nella massima tutela dell’art. 9 GDPR.
3. La violazione sportiva non è un “dato penale”
Bocciata anche la tesi difensiva volta ad equiparare le sanzioni antidoping alle condanne penali (art. 10 GDPR). La CGUE chiarisce che la disciplina antidoping si applica a un gruppo ristretto di persone (gli atleti) e ha natura tipicamente disciplinare e corporativa. Indipendentemente da come il diritto interno qualifichi l’illecito, per il diritto dell’Unione non si tratta di “reati”, rendendo inapplicabile l’art. 10.
4. Il cuore della sentenza: no agli automatismi legislativi
Il passaggio cruciale riguarda la proporzionalità della pubblicazione (artt. 5 e 6 del GDPR). La Corte riconosce che divulgare i nomi dei sanzionati persegue un legittimo interesse pubblico (dissuasione, prevenzione, garanzia di lealtà sportiva).
Tuttavia, una legge nazionale che imponga la pubblicazione automatica per tutti i professionisti, senza margini di flessibilità, è incompatibile con il GDPR. Il principio di proporzionalità non è soddisfatto quando situazioni predefinite dal legislatore non consentono di garantire un contemperamento equilibrato in ciascun caso individuale.
I titolari del trattamento (le Agenzie antidoping) devono sempre poter effettuare un bilanciamento individuale caso per caso prima di premere il tasto “pubblica” per i casi di doping. In tale valutazione andranno considerati: la notorietà dell’atleta: per un atleta di fama mondiale le esigenze di trasparenza sono maggiori rispetto a un professionista di basso profilo; la gravità dell’illecito e la durata della pubblicazione: mantenere online il nome dell’atleta oltre il periodo della squalifica, o per il resto della sua vita (quando magari non ha più l’età per gareggiare), costituisce una compromissione sproporzionata della privacy. Anche una pubblicazione che si protrae oltre l’età in cui l’atleta può ragionevolmente competere risulta, in linea di principio, sproporzionata.
5. Il reclamo preventivo è ammissibile
Infine, un’importante precisazione procedurale: un atleta può presentare reclamo al Garante Privacy (ex art. 77 GDPR) per bloccare la pubblicazione del proprio nome anche se la pubblicazione non è ancora avvenuta, purché vi siano indizi concreti e imminenti che il trattamento stia per realizzarsi (ad esempio, l’avvenuta irrogazione della squalifica per doping non ancora messa in rete). Il GDPR conferisce infatti alle Autorità di controllo anche poteri di natura preventiva.
Conclusioni
Con la sentenza C-474/24, la Corte di Giustizia impone un drastico cambio di rotta alle istituzioni sportive europee. Le norme antidoping e le prassi delle agenzie nazionali dovranno essere ricalibrate per abbandonare i regimi di divulgazione automatica, introducendo meccanismi di valutazione discrezionale che tutelino l’identità digitale degli atleti meno esposti o sanzionati per infrazioni di lieve entità. La pubblicazione nominativa delle sanzioni resta uno strumento legittimo di dissuasione e prevenzione, ma la sua applicazione indiscriminata — senza spazio per un bilanciamento individuale — è incompatibile con il GDPR.
Avv. Sabrina Caporale





