Gli esiti complessivi configurano un maggior danno onnicomprensivo sulla base della doppia protesizzazione e della patologia psichiatrica reattiva al doppio infortunio sul lavoro (Corte D’Appello di Roma, V Sezione Lavoro e Previdenza, Sentenza n. 1460/2021 del 15/04/2021- RG n. 152/2017)
Il Tribunale di Roma respingeva tutte le istanze istruttorie del lavoratore e respingeva la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno differenziale subito a causa di un doppio infortunio sul lavoro avvenuti il 25/1/2007 e il 13/4/2010.
Il Tribunale riteneva generica la descrizione della dinamica degli infortuni effettuata nel ricorso e sommaria l’indicazione delle istanze istruttorie; rilevava, inoltre, la mancata allegazione di profili di colpa nella condotta adottata dal datore di lavoro.
Il lavoratore propone gravame lamentando l’insussistenza di genericità delle circostanze e delle istanze istruttorie formulate.
L’appellata resiste al gravame chiedendone il rigetto.
L’appello viene istruito attraverso prova per testi e CTU Medico-Legale.
Il motivo di gravame inerente l’erroneità dell’ordinanza di rigetto e la genericità delle istanze istruttorie è fondato.
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo sono state correttamente indicate tutte le circostanze di fatto e di diritto indispensabili per la corretta instaurazione del contraddittorio.
Per tale ragione, afferma la Corte, è stata ammessa la prova per testi, all’esito della quale risulta confermato lo svolgimento dei fatti come dedotti nel ricorso introduttivo.
Il teste che ha assistito all’incidente del 13/4/2010 ha dichiarato che: “Avvicinatosi all’ambulanza per chiedere informazioni sul luogo dove avrebbe dovuto recarsi, ha visto in quel momento la caduta dell’appellante e che la caduta è avvenuta a causa della mancanza del battitacco sui gradini di una scala in ferro. Il teste ha quindi precisato che l’appellante è caduto sulle scale perché il piede gli si è incastrato a causa della mancanza del battitacco laterale, successivamente alla caduta. Il teste ha poi riconosciuto le fotografie che gli sono state mostrate, confermando che la scala sulla quale era caduto l’appellante era proprio quella della foto. Il teste ha aggiunto che le scale erano anche unte ed ha riferito di avere osservato lo stato delle scale per essersi sporcato lui stesso perché in quel momento ha provveduto a tirare su l’appellante che era caduto. Il teste ha quindi aggiunto che l’infortunato è caduto perché è scivolato e il piede gli si è incastrato lateralmente sulla destra, sempre per mancanza del battitacco”.
Ebbene, sulla circostanza della mancanza del battitacco il teste è attendibile, perché imprenditore edile e quindi è a conoscenza della materia relativa alla sicurezza delle persone.
Il medesimo teste, inoltre, ha confermato la circostanza che “la pedata dei gradini ha una profondità di circa 30 cm e che ogni pedata di un gradino è in parte coperta da quella dello scalino superiore e che gli scalini sono privi di mezzi antiscivolo. Difatti, se le pedate fossero state regolari la porta a sinistra della fotografia che mi si mostra non si sarebbe potuta aprire”.
La prova per testi ha, quindi, confermato sia la caduta avvenuta il 13/4/2010, sia le modalità con le quali è avvenuta.
Ha anche confermato che la scala in questione non era a norma, perché mancante del battitacco e per la mancanza di mezzi volti a prevenire eventuali scivolamenti, con violazione delle norme sulla sicurezza e dell’art. 2087 c.c. Ha inoltre confermato che i gradini in questione erano sporchi ed unti e lo stesso teste si è sporcato perché per sollevare l’appellante ha appoggiato ginocchio per terra e si è ritrovato i pantaloni unti.
Per tali ragioni è da ritenersi sussistente la colpa del datore di lavoro, il quale ha comunque mantenuto una scala non a norma, e in condizioni di sporcizia tali da determinare l’accadimento del sinistro, in violazione dell’art. 2087 c.c.
Non è dirimente che l’infortunato non fosse stato autorizzato ad utilizzare quel determinato passaggio, perché il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi, e a controllare, che i propri lavoratori osservino le normali norme di diligenza e che non compiano atti che esulino dalle loro mansioni o che comunque non debbono essere compiuti, dovendo il diritto in tal caso procedere ad una contestazione dell’illecito ed irrogare le opportune sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.
Ciò acclarato, per quanto riguarda il primo degli infortuni risalente al 2007, il CTU ha escluso che le patologie accertate possano essere connesse del nesso di causalità all’evento: in assenza di documentazione sanitaria probante, a parere della CTU “non possono essere riconducibili esiti a patologia riferibile ad incidente sul lavoro, bensì unicamente alla situazione pregressa. In sostanza, solo il trauma contusivo-distorsivo riportato è riconducibile ad infortunio sul lavoro, ma non sussistono esiti in quanto, come si evince dalla lettura delle RMN, degli esami radiografici del 2007 e 2008 e delle cartelle cliniche riportate, gli stessi sono stati di fatto annullati e assorbiti dalla protesizzazione di ginocchio dx eseguita per altra causa (gonartrosi dx). Pertanto non sussistono dati oggettivi né documentali per riconoscere un danno riconducibile ad infortunio sul lavoro, analogamente a quanto stabilito dall’INAIL”.
Riguardo l’infortunio del 2010 la CTU ha accertato: “L’evento occorso, caduta con trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con minima infrazione del piatto tibiale e meniscopatia, determinava il 03.09.10 un intervento chirurgico di artroprotesi del ginocchio, a cui l’INAIL ha riconosciuto una menomazione dell’integrità psico fisica pari al 6% della totale. Allo stato attuale è presente una limitazione funzionale articolare di grado medio con risentimento algico e deficit della deambulazione che avviene con zoppia ed appoggio a bastone. Oltre alla fisiologica artrosi degenerati correlata all’età va considerata l’incidenza dell’obesità sul carico articolare delle ginocchia e sulla patologia algodisfunzionale, (peraltro suscettibile di possibile miglioramento con congrua perdita di peso), e le alterazioni della statica e della dinamica in soggetto già portatore di una protesi di ginocchio controlaterale…(..).. è sussistente un nesso di causa tra l’infortunio sul lavoro del 2010 e le lesioni riportate. Nella valutazione del danno va anche considerata la sussistenza di una patologia psichiatrica, nella fattispecie una sindrome depressiva reattiva con ansia, accertata dal DH psichiatrico del 24.2.10 presso cui il paziente è stato tenuto in cura, che ha diagnosticato “Reazione depressiva post -traumatica”. Il paziente ha assunto terapia psicofarmacologica, ancora assume benzodiazepine a dosaggio basso e attualmente persiste quadro ansioso con disturbi del sonno. La psicopatologia, pur se di entità non grave allo stato, assurge a dignità valutativa e deve essere considerata in quanto concausalmente correlabile all’infortunio del 2010. …(….)… gli esiti presenti, complessivamente considerati, configurano un maggior danno. Il danno biologico onnicomprensivo, sulla base della doppia protesizzazione e della patologia psichiatrica reattiva al doppio infortunio, riconosce un maggior danno biologico, rispetto a quanto valutato dall’INAIL, che può ritenersi pari al 9% della totale. I CCTTPP consultati e presenti alla discussione concordano su questa valutazione. Si riconosce altresì, in analogia con il giudizio espresso dall’INAIL, una invalidità temporanea pari a 68 giorni per il primo infortunio e 71 giorni per il secondo infortunio”.
In conclusione: “Le patologie in diagnosi sono da considerarsi causalmente correlate all’infortunio sul lavoro avvenuto nel 2010, non sussiste menomazione dell’integrità psicofisica derivata dall’infortunio sul lavoro del 2007. Gli esiti derivati sono pari complessivamente al 9% di lesione dell’integrità psicofisica comprensiva di danno non patrimoniale subito per sofferenza psichica non sfociata in patologia psichica. Tali eventi hanno indotto una invalidità temporanea assoluta, rispettivamente, pari a 68 e 71 giorni”.
La Corte d’Appello condivide le conclusioni della CTU e le fa proprie essendo le stesse allineate alle emergenze documentali e alla prova per testi, sia perché concordemente approvate dalle parti, a mezzo dei propri consulenti, che hanno espresso parere favorevole.
Pertanto, accertata la responsabilità dell’azienda datrice di lavoro appellata nella causazione dell’infortunio, viene passato al vaglio il risarcimento del danno non patrimoniale con l’utilizzo delle Tabelle Milanesi.
Il danno biologico spettante ammonta a euro 14.160,00; per i 71 giorni di invalidità temporanea assoluta spetta la somma di euro 7.029,00.
Sulla invocata personalizzazione del danno, la Corte d’Appello, alla luce delle condizioni personali dell’appellante, ritiene di quantificare il 5% corrispondente ad euro 1.059,45, addivenendosi all’importo complessivo di euro 22.248,45.
Da tale importo, tuttavia, devono essere detratti euro 3.771,84 già corrisposti dall’Inail per il medesimo infortunio.
Complessivamente, quindi, per l’unico infortunio del 13/4/2010 spettano all’appellante a titolo di risarcimento del danno euro 18.476,61.
La parziale reciproca soccombenza viene ritenuta motivo per compensare nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio, le quali per il residuo sono poste a carico della soccombente.
Invece, le spese di CTU, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
In conclusione, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna il datore di lavoro a risarcire al lavoratore il danno biologico patito in seguito all’infortunio sul lavoro del 13/4/2010, quantificato in complessivi euro 18.476,61; condanna la Azienda al pagamento di metà delle spese del doppio grado, liquidate quanto al primo, in complessivi euro 1.618,00 e, quanto al secondo grado in euro 3.200,00, oltre accessori; pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Avv. Emanuela Foligno
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