Respinto in Cassazione il ricorso di una donna accusata di estorsione per aver minacciato l’ex amante di rivelare ai suoi familiari la loro relazione extraconiugale

Minacciando di rivelare ai familiari dell’ex amante la relazione extraconiugale che i due avevano avuto in passato, costringeva l’uomo a consegnarle prima la somma di 1.000 euro e poi di 5.000 euro. Con questa motivazione una donna era stata condannata in sede di merito per il reato di estorsione.

Nel ricorrere per cassazione il difensore dell’imputata osservava che la sua assistita aveva ammesso di aver minacciato l’uomo dicendogli che sarebbe andata a casa sua ad informare la moglie del loro rapporto ultradecennale se non avesse ottenuto il resto del denaro che l’uomo dapprima le aveva promesso ma che poi le aveva dato solo in parte. Denaro che riteneva le spettasse di diritto, se non quale contropartita per una dolorosa e problematica interruzione di gravidanza, quantomeno perché le era stato promesso: appariva quindi pienamente integrato il travisamento della prova, che rendeva illogica la motivazione.

La richiesta di denaro, in altri termini, non doveva essere inquadrata in un’ottica estorsiva, ma di pretesa di rispetto di un accordo.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 9750/2020, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, dichiarando il ricorso inammissibile.

Il Collegio, nello specifico, ha chiarito che in sede di legittimità non si può dedurre il travisamento del fatto, ma solo della prova.

Il Giudice dell’appello, secondo gli Ermellini, aveva evidenziato come la tesi difensiva secondo la quale la ricorrente era convinta di avere diritto alle somme richieste fosse infondata. Non esisteva, infatti, alcuna pretesa tutelabile; mancava anche il presupposto della richiesta, e cioè il riconoscimento di una somma per non aver portato a termine una gravidanza, circostanza non provata e smentita dalle dichiarazioni di un testimone. Pertanto, in sede di merito, non vi era stato alcun travisamento della prova. Da lì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La redazione giuridica

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