Emorragia del tratto digestivo non correttamente gestita (Tribunale Reggio Calabria, Sentenza n. 707/2022 pubbl. il 16/06/2022).
Emorragia del tratto digestivo in paziente affetto da fibrillazione atriale e ipertensione e condotta negligente da parte del Pronto Soccorso.
I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera allo scopo di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalle asserite condotte negligenti del personale del Pronto Soccorso.
Gli attori deducono di avere ritualmente introdotto un ATP che tuttavia escludeva profili di responsabilità e chiedono, quindi, una nuova CTU da affidarsi ad altri Consulenti e insistono nelle conclusioni in punto di responsabilità per la non corretta gestione della emorragia del tratto digestivo.
La domanda non è fondata.
In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dai congiunti di un paziente poi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, l’ambito risarcitorio è quello di natura extracontrattuale.
I CTU del procedimento di ATP hanno rilevato che “il paziente era affetto da fibrillazione atriale e da ipertensione arteriosa, per le quali praticava terapia domiciliare e che nelle ultime settimane antecedenti il ricovero, per l’insorgenza di algia al rachide, insorta a seguito di una caduta accidentale, aveva praticato terapia domiciliare con anti-infiammatori non steroidei…..”, e dopo aver sviluppato alcune considerazioni di natura tecnica, relative agli aspetti fisiopatologici della emorragia del tratto digestivo, nonché al loro corretto inquadramento diagnostico e all’eventuale trattamento terapeutico, hanno escluso la sussistenza di eventuali profili di responsabilità medica a carico dei sanitari.
Nello specifico, concludono: “I Sanitari dell’azienda ospedaliera hanno correttamente e tempestivamente posto in essere tutte le procedure idonee alla gestione dell’emorragia del tratto digestivo e alla stabilizzazione delle conseguenti condizioni emodinamiche del paziente”.
Il Tribunale condivide in toto le conclusioni dei Consulenti dell’ATP e ritiene che nessuna condotta negligente è da ascriversi all’operato dei sanitari che hanno avuto in cura il congiunto degli attori, i quali hanno agito con la dovuta professionalità e perizia.
Per tale ragione non viene dato seguito alla richiesta di rinnovo della C.T.U., né tantomeno alla richiesta di prova testimoniale su circostanze che risultano in parte documentate e comunque eventualmente da documentare, e in parte implicanti giudizi e valutazioni inammissibili.
La domanda viene rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza.
Avv. Emanuela Foligno
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