Grava sul Ministero della Salute la responsabilità per omissione di controllo sul sangue infetto nelle emotrasfusioni
Il Ministero della Salute deve essere ritenuto responsabile per tutti i contagi derivanti da emotrasfusione, quando non abbia effettuato una corretta azione di sorveglianza e controllo circa l’accertamento, da parte delle strutture sanitarie dedite alle emotrasfusioni, della presenza dell’Antigene Australia. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli sezione VIII nella sentenza n. 9408/2019
Il Tribunale di Napoli in via preliminare esclude che possa trattarsi di lesioni plurime aggravate. Spiega infatti l’estensore della sentenza che l’azione omissiva del Ministero, ovvero la carenza di adeguato controllo, non è unica, ma realizzata in tempi diversi e da soggetti diversi, con diversi atti di autorizzazione al consumo e alla commercializzazione delle partite di sangue.
Altresì è impossibile configurare l’ipotesi di epidemia colposa, in ragione del fatto che perché questa fattispecie si realizzi deve esserci la diffusione volontaria sia pure per negligenza o imperizia di un germe patogeno, che si diffonda poi su un determinato territorio in modo incontrollato.
Il Tribunale di Napoli è stato chiamato a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l’insorgenza dell’epatite nel paziente e l’emotrasfusione cui egli era stato sottoposto.
All’esito delle proprie valutazioni il giudice di merito partenopeo dichiara accertata la presenza del nesso di causalità fra la condotta e il danno.
A ulteriore conforto cita le Sezioni Unite della Cassazione: ”già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B, sussiste la responsabilità del ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto, che il ministero non aveva controllato, come pure era obbligato a fare per legge”.
Avv. Claudia Poscia
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