Riconosciuta l’eziologia professionale delle patologie (epicondilite e tendinopatia) che hanno determinato un danno biologico del 13%, comprensivo della precedente valutazione del 6% (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 103/2021 del 09/03/2021 – RG n. 507/2019)

Il lavoratore, esperita negativamente la procedura amministrativa nei confronti dell’Inail, conviene in giudizio l’Istituto chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità previdenziali per malattia professionale da “Tendinopatia del Sovraspinoso” e del “Capolungo del bicipite Bilaterale, Epicondilite ed Epitrocleite bilaterale”, denunciata in data 31.7.2017 nella misura rispettivamente del 6% e dell’8%.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo il mancato esaurimento dei procedimenti amministrativi e la causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Il ricorrente deduce di avere svolto l’attività lavorativa dal 1987, quale apprendista, e dal 1988, quale operaio, sino al 31/ 03/2017, presso industria alimentare addetta alla lavorazione e la trasformazione di carni avicole/tacchini.

E tale attività risulta confermata dalle prove testimoniali svolte che hanno dimostrato che il ricorrente è stato addetto prevalentemente al taglio, al sezionamento ed al disosso dei tacchini con l’utilizzo di apposito coltello e mannaia, in turni lavorativi di 8 ore giornaliere e per 5 giorni la settimana.

La CTU ha rilevato: “Sulla base di quanto deposto in anamnesi, repertato all’esame clinico e documentato dalla documentazione sanitaria disponibile, può essere posta a carico del periziando, in relazione alla controversia in esame, diagnosi di: tendinosi del sottoscapolare e clb delle spalle (codice 227); entesopatia degenerativa dei tendini estensori e dei tendini flessori dei gomiti di grado moderato (codice 232)”.

Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’Inail ha riconosciuto la sussistenza della malattia professionale di “segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi…con grado accertato: 006%, grado complessivo: 006%.”

Il focus è quindi incentrato sulle ulteriori patologie da cumularsi alla già riconosciuta malattia professionale.

Al riguardo, il CTU ha osservato “il lavoro svolto da ricorrente si presenta in nesso causale con le patologie poste in diagnosi, in virtù delle modalità di pratica effettuazione e di ripetitività dei movimenti che lo contraddistingue”……”A livello clinico si osservano segni di limitazione funzionale delle spalle di modesta entità; non evidenza di deficit funzionali ai gomiti, pur in presenza di modeste alterazioni rilevate strumentalmente e, pertanto, oggetto di valutazione modesta. Per quanto concerne la valutazione del danno alla persona, questo può essere attualmente stimato complessivamente in misura del 13% (tredici) comprensiva della valutazione della Tecnopatia inerente il nervo mediano ai polsi, già valutata in misura del 6%.”

In conclusione: “a) il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile presso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso; b) il danno biologico subito dal ricorrente può essere stimato complessivamente in misura del 13% (tredici), comprensivo della precedente valutazione (6% per Segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi); c) la decorrenza può essere indicata all’epoca di presentazione dell’istanza”.

Il Tribunale condivide e fa proprie le risultanze della CTU ed accoglie la domanda del lavoratore riconoscendo l’eziologia professionale delle patologie denunziate che hanno determinato un danno biologico del 13%, comprensivo della precedente valutazione (6% per Segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi), a far data dalla domanda.

L’Inail viene dunque condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all’accertato grado di inabilità del 13% secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.

Le spese di lite e di CTU vengono poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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