Errata esecuzione di colonscopia e giudizio nei confronti della Struttura, del Medico e degli Infermieri.

Errata esecuzione di colonscopia (Tribunale Milano, Sez. I, Sentenza n. 6082/2022 pubbl. 12/7/2022, RG n. 3580/2018).  

Il paziente cita a giudizio la prestigiosa Struttura sanitaria milanese, il Medico e gli Infermieri per vederli condannati al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di una errata esecuzione di colonscopia.

Il Giudice ammette parzialmente le prove dedotte dalle parti e dispone CTU Medico-Legale.

In primo luogo viene dato atto della natura contrattuale della responsabilità nei confronti della Struttura sanitaria. Invece, in relazione alla qualificazione della natura giuridica della condotta del Medico, il Giudice ritiene di allinearsi al comportamento seguito da anni dalla prima Sezione del Tribunale, che riconduce la responsabilità risarcitoria del Medico (e degli altri operatori sanitari), nell’alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Il Tribunale precisa : “pur consapevole del contrario avviso espresso dalla Corte di Cassazione in merito al significato da attribuire alla disposizione contenuta nell’art. 3 (cfr. pronunce n. 8940/2014 e n. 28994/2019 citate), ritiene che, se il legislatore avesse voluto solamente escludere l’irrilevanza della colpa lieve nella responsabilità aquiliana, non avrebbe richiamato l’obbligo risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c., poiché il richiamo a tale disposizione sarebbe del tutto superfluo e non giustificato……..In ossequio al criterio interpretativo c.d. teleologico, la legge andrebbe invece interpretata alla luce del chiaro intento del legislatore di restringere e limitare la responsabilità (anche) risarcitoria derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, per perseguire il fine ultimo di contenimento della spesa sanitaria. Ogni disposizione dovrebbe del resto essere interpretata in conformità del disposto dell’art. 12 delle Preleggi, che assegna all’interprete il compito di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’intenzione del legislatore. Ebbene, sia il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi sia l’intenzione del legislatore conducono ad affermare che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (che rimane distinto dal diverso contratto di spedalità concluso con la struttura) sia stata ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.”

Per tali ragioni, nel caso di specie, parte attrice –che agisce anche nei confronti dei Medici senza aver allegato e provato di aver concluso con essi un contratto d’opera professionale –  ha instaurato con i professionisti convenuti un rapporto di natura extracontrattuale, con tutto ciò che ne consegue in tema di riparto dell’onere della prova, termine di prescrizione e risarcimento del danno.

In particolare:

–         la paziente si reca presso il Pronto Soccorso e successivamente viene ricoverata nel reparto di medicina, con la diagnosi di ansia reattiva, colica addominale, anemia microcitica, ipocromica ed epigastralgia ;

–         Il successivo 2 gennaio 2013, dal diario clinico risulta che la paziente è lamentosa e sofferente per un dolore epigastrico all’addome, dolente alla palpazione , e dunque i sanitari richiedono indagini endoscopiche;

–         il giorno successivo, il Medico e gli infermieri eseguono una colonscopia con polipectomia. Dalla cartella clinica risulta quanto segue: negativa l’esplorazione rettale. Esame condotto sino al cieco in adeguata preparazione intestinale. Nella norma la valvola ileo ciecale ed il fondo ciecale.  I sanitari scoprono invece, immediatamente a monte della valvola ileo ciecale, un enorme polipo sessile di almeno 5 cm di diametro, che viene subito asportato, tramite la tecnica di piecemeal con ansa, previa infiltrazione della base con 20cc di adrenalina e successiva bonifica dei bordi con APC . A causa delle grandi dimensioni del polipo, i sanitari indicano un successivo intervento chirurgico anche per la possibilità che il polipo non sia stato asportato radicalmente.

– viene effettuata una TAC dell’addome ed emerge l’evidenza di un quadro perforativo di severa entità in presenza di massiva, pressoché ubiquitaria aria libera in addome, dai quadranti subfrenici di dx che sconfina caudalmente nei quadranti epi – mesogastrici anteriori e, ancora caudalmente, nei quadranti ipogastrici. Abbondante suffusione aerea libera in addome e peraltro riconoscibile in sede peri cecale, a livello del piano valvolare, verosimilmente sede di resezione endoscopica di voluminosa lesione polipoide.

–         lo stesso pomeriggio, visionati i referti della TAC addominale, i sanitari si accorgono della presenza di una perforazione intestinale e contattano immediatamente il chirurgo di guardia il quale esegue intervento chirurgico dal quale risultano peritonite acuta diffusa, perforazione dell’intestino e tumori maligni del colon ascendente;

–         successivamente la donna viene dimessa con la diagnosi di perforazione colica in corso di polipectomia endoscopica. Dopo alcuni giorni viene effettuata una ulteriore TAC dell’addome da cui risulta una minima falda fluida perianastomotica senza segni di deiescenza. I sanitari, pertanto, decidono di trattare la paziente con terapia medico conservativa, grazie alla quale si ravvisa un graduale miglioramento del quadro clinico.

–         dopo due settimane la donna si reca nuovamente presso il Pronto soccorso dell’Ospedale, dove le viene effettuata una TAC addominale. La paziente viene quindi dimessa con la diagnosi di esiti di intervento chirurgico ;

–         in data 20. 02.13,  si sottopone ad una visita neurologica, da cui emerge un quadro ansioso depressivo reattivo in rapporto all’anamnesi ; viene eseguita una RMN encefalo;

–         dal referto di tale risonanza magnetica dell’encefalo, risulta che le strutture mediane sono in asse , i ventricoli laterali sono in sede lievemente asimmetrici per sx maggiore di dx;

–         successivamente, in data 01.10.2014, la paziente si sottopone ad una valutazione psicologica psicodiagnostica presso diversa struttura milanese, da cui risulta la presenza di stato di ansia.

I CTU hanno riscontrato profili di responsabilità in capo alla Struttura. Per quanto riguarda la fase preoperatoria e la dedotta errata esecuzione di colonscopia i Consulenti evidenziano “la scelta dell’endoscopista di trattare un enorme polipo sessile di almeno 5 cm di diametro con tecnica piecemeal EMR (che viene asportato piecemeal con ansa previa infiltrazione della base con 20cc di adrenalina) è da considerare una scelta, per ragioni di ordine oncologico, non aderente alle linee guida di cui sopra, in quanto sarebbe state da prendere in considerazione o la tecnica ESD o l’intervento chirurgico … Come indicato dalla scienza medica, del resto, la scelta di procedere immeditatamente per via chirurgica sarebbe stata più indicata anche sulla scorta della considerazione per cui la frequenza di carcinomi T1(SM) aumenta proporzionalmente con le dimensioni del tumore. Con la tecnica multi – piecemeal resection che rende la ricostruzione patologica del tumore difficile risulta complessa anche la valutazione istologica e le quote di recidiva locale aumentano (13,14). Per large lesions con dimensioni più grandi di metà della circonferenza del lume colorettale, la EMR piecemeal dovrebbe essere evitata, e la ESD o l’intervento chirurgico dovrebbero essere presi in considerazione basandosi sulle competenze dell’endoscopista, le risorse dell’Ospedale, le condizioni del paziente e lo stato della lesione”.

E concludono: “le grandi dimensioni del polipo pongono l’indicazione di intervento chirugico anche per la possibilità che il polipo non sia stato asportato radicalmente, parere anche condiviso dal sanitario che, visionato l’esito della colonscopia, riportava in cartella: visionata la colonscopia: presenza di polipo sessile di almeno 5 cm a monte della valvola ileo ciecale che viene asportato ed infiltrato. Date le grandi dimensioni del polipo viene posta indicazione a valutazione chirurgica .”

Ergo, secondo i periti, la errata esecuzione dell’intervento chirurgico ha comportato come conseguenza la complicanza perforativa subita dalla paziente, risolta con intervento chirurgico di resezione colica in regime d’urgenza, eseguito secondo le legis artis.

In definitiva, la errata esecuzione di colonscopia ha provocato:” maggior cruentazione tissutale da reintervento pur a fronte di una demolizione intestinale che sempre la stessa sarebbe dovuta essere a motivo della patologia di fondo, che uno psichico reattivo secondario al pericolo corso (DPTS) “.

Pacifica, pertanto, una colpa grave nella scelta della tecnica utilizzata per l’asportazione del polipo e la errata esecuzione di colonscopia, non risulta, viceversa, provata alcuna responsabilità diretta in capo agli infermieri convenuti.

Il danno risarcibile subito dall’attrice viene liquidato in complessivi euro 28.956,00.

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La decisione qui a commento dello scorso 12 luglio, a parere di chi scrive, induce non poche perplessità riguardo le riflessioni svolte in punto di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. in capo ai Sanitari convenuti a giudizio.

Si veda la pressochè coeva decisione del Tribunale di Avezzano (Tribunale Avezzano, Sentenza n. 235/2022 pubblicata il 01/08/2022 RG n. 931/2016, tra le numerose) laddove, preliminarmente il Giudice precisa che l’azione deve essere inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia nei confronti della Struttura Sanitaria, sia nei confronti del Medico Chirurgo. Nella controversia, la difesa del Medico convenuto sosteneva che nel rapporto tra paziente e sanitario della struttura, non  sorgerebbe    il    c.d.    contratto   di spedalità, al contrario del rapporto tra  struttura sanitaria e  paziente,     e     che     dunque, alla luce di  quanto previsto  dall’art. 3   della   Legge  Balduzzi, potrebbe essere invocata solo la responsabilità  extracontrattuale  di cui all’art.    2043    c.c., con conseguente regime prescrizionale e probatorio. Ebbene, secondo il Tribunale tale  eccezione  non  coglie  nel  segno,  posto   che, come  sostenuto  da copiosa   giurisprudenza,   l’art.    3,    co.    1,    della    L.    n.    189    del    2012, vuole   solo   significare   che   il   legislatore   si   è preoccupato di escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale. La norma, dunque, non induce il superamento dell’orientamento tradizionale    sulla    responsabilità    da contatto e   sulle   sue   implicazioni   (cfr.   Tribunale   di   Milano,   Sez.   I,   sentenza   n.   2501   del 2 marzo 2018). Dunque, la    responsabilità    civile     del     medico     ospedaliero     (e degli  altri  esercenti professioni sanitarie)    nei    confronti     del     paziente     per     l’inesatto     adempimento     della prestazione     sanitaria     è     da     qualificarsi     come     contrattuale.

Ebbene, ci troviamo di fronte a due considerazioni – coeve – diametralmente opposte, con importanti risvolti in punto di prescrizione e oneri probatori.

Del resto, la circostanza che il Tribunale di Milano “ben consapevole dell’orientamento di legittimità” se ne sia comunque discostato, preferendo aderire ai propri precedenti , lascia molto a desiderare e alimenta una “potenziale” disparità di trattamento riguardo alla importante tematica della prescrizione.

Avv. Emanuela Foligno

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