Errore pratica INPS e perdita agevolazioni, quando l’errore non è imputabile al consulente

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La società committente agisce per il risarcimento del danno dopo aver perso le agevolazioni contributive INPS a causa di un’istanza incompleta presentata dal consulente. Tuttavia, i giudici accertano che l’errore nella pratica INPS non è stato la causa diretta della perdita del beneficio: decisiva, infatti, è risultata la successiva mancata risposta alle richieste di integrazione formulate dall’INPS, imputabile esclusivamente alla società stessa (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 27 ottobre 2025, n. 28401).

I fatti

La società ESI – intrattenuto un rapporto contrattuale professionale per consulenza commercialistica con la società RS – nel novembre 2015 incaricava il consulente di presentare all’INPS istanza per la fruizione degli sgravi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti apprendisti per il quadriennio 2012-2016, unitamente alla domanda di attribuzione del codice (c.d. codice “4R) necessario per la fruizione di detti sgravi.

Il consulente commercialista, invece, ometteva di corredare l’istanza della necessaria indicazione dei nominativi degli apprendisti interessati all’esonero contributivo, nonché di indicare per ognuno di essi il “De Minimis” aggiornato, così determinando, la perdita irreversibile delle agevolazioni contributive.

Dinanzi al Tribunale di Monza, viene chiesto il risarcimento del danno quantificato nella somma di 36.804,67 Euro, pari all’ammontare degli sgravi perduti e il Giudice accoglie la domanda

Errore nella pratica INPS, ma l’errore non è del consulente

La Corte d’appello di Milano rigetta la richiesta risarcitoria formulata dalla società, ragionando come segue:

  • sebbene il consulente contabile avesse svolto in modo incompleto l’incarico, tale inesatto adempimento non aveva ex se cagionato alcun danno poiché l’INPS, con comunicazione del 3 febbraio 2016, aveva richiesto l’integrazione dei dati mancanti e la reiezione della domanda di attribuzione del beneficio contributivo era conseguita all’omessa risposta a questa richiesta, nonché a quella formulata dall’Istituto previdenziale nel settembre successivo;
  • d’altra parte, l’incarico era limitato alla presentazione dell’istanza, non avendo essa assunto l’ulteriore obbligo di controllo e verifica dello stato di avanzamento della pratica; ciò non solo emergeva dalla documentazione allegata dalla stessa società attrice che tutte le comunicazioni dell’INPS, in particolare quelle che segnalavano la necessità di integrazione dei dati, confluivano nel c.d. “cassetto fiscale”.

Avverso la sentenza la società attrice si rivolge alla Corte di Cassazione. La sentenza d’appello è censurata perché – “vagliando in modo assai distratto gli atti e i documenti di causa” perché asseritamente “tesa a coprire le sue responsabilità” – avrebbe erroneamente ritenuto:

  • a) che l’istanza di concessione degli sgravi contenesse l’indicazione del nome di uno degli apprendisti per i quali era chiesto l’esonero (tale Ga.), mentre invece essa era manchevole di tutti i nominativi dei lavoratori interessati, nonché dell’indicazione del “De Minimis aggiornato per ognuno di essi;
  • b) che il cassetto “fiscale (recte: “previdenziale) in cui confluivano le comunicazioni dell’INPS, era accessibile solo dalla attrice mediante l’uso di password che cambiavano ogni tre mesi.

Le censure sono inammissibile. Nel concreto riguardano l’aspetto fattuale, ma non è stato considerato che tanto l’accertamento dei fatti, quanto il suo apprezzamento, sono esclusiva prerogativa del Giudice di merito.

Esclusa la prova del nesso causale

Ebbene, i Giudici di secondo grado, sulla scorta della documentazione depositata dalla stessa società attrice e del complesso delle dichiarazioni testimoniali, hanno accertato che l’obbligazione assunta aveva ad oggetto esclusivamente l’attività di presentazione dell’istanza amministrativa, dall’altro lato, che l’evento dannoso (la reiezione della domanda di agevolazioni contributive) fosse conseguito, non già all’inadempimento della convenuta (pur sussistente, dal momento che essa aveva presentato una domanda priva di dati essenziali), bensì all’omessa risposta alla successiva richiesta di integrazione di tali dati fatta pervenire dall’INPS; omissione imputabile esclusivamente alla creditrice.

Pertanto, è da escludersi la sussistenza del denunciato omesso esame di fatti decisivi e discussi, ma anche della denunciata violazione delle norme di diritto che individuano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale professionale

La Corte di appello ha escluso la prova del nesso causale materiale tra questo inadempimento e l’evento di danno subito, sul rilievo che tale evento dannoso (ovverosia, la reiezione della domanda di fruizione degli sgravi contributivi, a sua volta causa delle conseguenze economiche negative consistenti nella perdita delle agevolazioni previdenziali) non era conseguito direttamente all’inadempimento, bensì alla condotta omissiva successiva (non imputabile alla debitrice, ma unicamente alla creditrice), consistita nella mancata risposta alla richiesta di integrazione formulata dall’INPS, la quale avrebbe consentito di evitare gli effetti pregiudizievoli invece sofferti.

Le pattuizioni contrattuale inter partes sono state correttamente ricostruite dai Giudici di appello e il ricorso viene dichiarato integralmente inammissibile.

Redazione

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