La Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento danni presentata da due donne escluse dal novero dei parenti nel manifesto funebre di un loro stretto congiunto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 797/2020 si è pronunciata su contenzioso insorto tra i parenti di un defunto, scaturito da un manifesto funebre. Le attrici, rispettivamente moglie e figlia dell’uomo scomparso, avevano appreso della morte del decesso solamente grazie ad un manifesto funebre, curato da altri familiari, nel quale peraltro erano state escluse dal novero dei parenti. Le donne avevano chiesto il risarcimento dei danni relativi, anche in relazione al fatto che una delle convenute veniva identificata come moglie del defunto senza esserlo.

Sia in primo grado che in appello l’istanza era stata rigettata. Cosicché la figlia aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando una lesione del diritto al nome della madre – deceduta nelle more del giudizio – con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa. La signora, a detta della ricorrente sarebbe stata l’unica a potersi fregiare del titolo di moglie del defunto, da cui era legalmente separata ma non divorziata.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso non ammissibile.

Nel premettere che i giudici del merito avevano ritenuto che il manifesto funebre non potesse, di per sé solo, ledere lo status di moglie e di figlia del defunto in capo alle attrici, gli Ermellini hanno poi evidenziato come i motivi di doglianza presentati dalla ricorrente insistessero nel sostenere la lesione del diritto al nome ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, senza tuttavia nulla dire in ordine all’effettivo pregiudizio subito e senza dimostrare in alcun modo quale danno avrebbe dovuto essere risarcito.

A fronte della censura secondo cui la motivazione della Corte territoriale sarebbe racchiusa in un rigo e mezzo e perciò inesistente l’impugnante, secondo la Cassazione,  l’impugnante aveva poi trascurato di considerare che la sentenza d’appello affiancava a tale considerazione l’affermazione per cui restavano “ferme le argomentazioni del giudice di prime cure non superate dalla censura in esame”. Il Giudice di secondo grado, dunque, aveva enunciato una motivazione per relationem, che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere adeguatamente censurato già con l’atto di appello.

La redazione giuridica

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