Espletamento di mansioni superiori e differenze stipendiali

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La vicenda tratta di riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’espletamento di mansioni superiori. La Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto dalla ASL n. 5 avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che, avendo accertato l’espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore proprie del livello DS, collaboratore tecnico-professionale esperto, CCNL di Comparto e allegati, aveva dichiarato il diritto dello stesso alle corrispondenti differenze stipendiali per la V fascia del suddetto livello rispetto al trattamento economico in godimento, a decorrere dal 01/01/15, differenze quantificate in euro 6755,54 fino al 31/05/17, oltre alle differenze successive dal 01/06/17 al 31/05/18, da calcolarsi separatamente.

L’attività di ispettore micologo e il livello DS

I Giudici di Appello hanno richiamato la giurisprudenza di merito secondo cui l’attività di ispettore micologo svolta nell’ambito delle ASL rientra nelle mansioni proprie del livello DS, evidenziando che il lavoratore ha dovuto acquisire una specializzazione specifica per poter svolgere l’attività di micologo, attività ulteriore e distinta rispetto all’attività di ispettore svolta in precedenza dal medesimo.

Considerato che l’interessato era inquadrato nella categoria D pur non essendo in possesso del diploma di laurea, ha considerato irrilevante che il titolo scolastico o universitario necessario per accedere al corso per svolgere l’attività di micologo fosse il diploma di scuola media superiore, ossia un titolo di studio inferiore al diploma di laurea che l’ordinamento richiede per accedere alla categoria D, ed ha ritenuto il diritto del ricorrente a rimanere nella fascia retributiva a cui già apparteneva, con il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello DS.

Il ricorso in Cassazione

Avverso tale sentenza l’ASL ha proposto ricorso in Cassazione.

Si addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che DS non è una categoria giuridica, ma un livello economico, che l’art. 52 D.Lgs. n. 165/2001 non riconosce le mansioni superiori in relazione a diversi livelli economici e che l’acquisizione di una semplice idoneità che non dà titolo a partecipare a un concorso-selezione per la copertura di un posto per il quale è richiesta la laurea non può consentire di “saltare” 7 livelli di posizioni economiche, mentre il prevalente esercizio qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni superiori va provato in concreto.

Inoltre, l’ASL critica la decisione di appello per non avere considerato che per la partecipazione al corso per diventare micologo è sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore, e dunque di un titolo di studio inferiore a quello che l’ordinamento richiede per l’accesso alla categoria D; censura conseguentemente che i giudici d’appello abbiano ritenuto irrilevante il titolo scolastico con il quale si può accedere al corso da micologo.

Continuità giurisprudenziale e principi applicati

Parte delle censure proposte dalla ASL vengono considerate fondate in conformità al precedente analogo n. 21944/2023, cui la Corte intende dare continuità.

Nella categoria D rientrano i lavoratori destinati a posizioni che richiedono “oltre a conoscenze teoriche specialistiche e-o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie”, mentre la categoria DS fa riferimento ad “autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti” e a un'”ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione”, oltre a “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta”.

Differenze tra categoria D e DS

In precedenza è stato affermato anche il necessario svolgimento di reali funzioni di coordinamento per il conseguimento del livello retributivo DS, in una con l’appartenenza alla categoria D (Cass. n. 14508/2019 e Cass. n. 5838/2022); si è in particolare precisato che nel raffronto tra la categoria D e la categoria DS è decisiva l’intensità differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai risultati da conseguire (Cass. n. 21944/2023 citata sopra).

Nell’ultima decisione di legittimità citata si è escluso che il possesso dell’abilitazione micologica aggiunga qualcosa alla categoria D, in modo tale da far assurgere le prestazioni alla categoria DS, considerato che la responsabilità e l’autonomia di chi operi anche in ambito micologico non è superiore a quella di chi svolga ispezioni e controlli nel settore alimentare in genere, e che nelle declaratorie non è contenuto uno specifico elemento differenziale riconnesso a qualificazioni professionali di tal fatta.

Motivazione della cassazione della sentenza

La decisione della Corte territoriale non è conforme a tali principi poiché ha ritenuto lo svolgimento di mansioni proprie del livello DS ed ha riconosciuto il diritto del medesimo alle differenze stipendiali della V fascia del suddetto livello in ragione dello svolgimento dell’attività di micologo, della relativa specializzazione conseguita e della responsabilità personale dei risultati di tale attività, con le possibili conseguenze ricadenti direttamente sull’incolumità pubblica.

Tuttavia, non ha considerato che ai fini dell’ascrivibilità delle mansioni al livello DS è richiesto un quid pluris, costituito dalla “sussistenza di un’ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione, e dalle funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica.”

In particolare, la Corte non ha verificato la sussistenza “dell’ampia discrezionalità” operativa dell’interessato nell’ambito delle strutture operative di assegnazione, né lo svolgimento di funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane e coordinamento di attività didattica; per tale ragione la sentenza viene cassata.

Avv. Emanuela Foligno

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