Respinto il ricorso degli eredi di un lavoratore defunto per il riconoscimento del danno morale derivante dall’esposizione ad amianto del loro congiunto

Avevano agito in giudizio nei confronti della datrice di lavoro del congiunto defunto al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno derivante dall’esposizione ad amianto e ad altre sostanze morbigene sul luogo di lavoro da parte del de cuius. I Giudici del merito, pur avendo accolto la domanda proposta dagli eredi per il risarcimento del danno biologico, avevano invece respinto l’istanza relativa al risarcimento del danno morale soggettivo e del danno esistenziale.

La Corte territoriale rilevava, quanto al danno morale, che, pur avendo una sua specificità come voce del danno non patrimoniale, era soggetto alle regole generali di allegazione e prova, e che il pregiudizio doveva essere obiettivamente riconoscibile come conseguenza dell’illecito, non essendo sufficiente la deduzione di generici stati d’animo (stress, disagio, angoscia, ricorrenti per altri casi analoghi) del tutto disancorati da elementi obiettivi e alla stregua dei quali poter inferire un concreto peggioramento della vita interiore, affettiva e di relazione; aggiungeva che non poteva ritenersi dimostrato il nesso tra le ulteriori patologie del fibrotorace e della broncopneumopatia cronica ostruttiva posto che il c.t.u., in sede di chiarimenti a seguito di rilievi sollevati dal c.t.p., aveva affermato che, riguardo alla prima, mancava la soddisfazione dei criteri “cronologico”, “di continuità fenomenica” e di “esclusione di altre cause” e, riguardo alla seconda, andava ricollegata a “diversa scaturigine causale”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti deducevano che il Giudice a quo avesse erroneamente escluso la sussistenza del danno morale e/o esistenziale ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni, anche semplici, nonostante deduzione, sin dal primo grado, di puntuali e precise allegazioni nonché consulenza tecnica ambientale che aveva riconosciuto la nocività dell’ambiente in cui operavano tutti i lavoratori, compreso il loro parente.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di rigettare il motivo di doglianza.

La Cassazione ha ricordato che le Sezioni Unite (n. 26972 del 2008), nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, hanno respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa; entrambe le tesi, infatti, snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

Le SS.UU hanno inoltre precisato che mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, comunque, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, non aveva negato la rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del danno non-biologico ma aveva affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

Appariva, pertanto, corretto in punto di diritto il ragionamento della Corte di merito, che aveva evidenziato come la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni. Il complessivo iter argomentativo era da ritenere, dunque, corretto in punto dì diritto e chiaramente fondato non sulla inammissibilità della prova per presunzioni ma sulla genericità delle allegazioni indizianti.

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