L’amministrazione non può negare l’accesso agli atti di impulso che abbiano dato origine a verifiche, ispezioni o altri procedimenti di accertamento di illeciti a carico di privati

Il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere gli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti.

La vicenda

Esiste un diritto di accesso agli esposti in materia di abusivismo edilizio? La materia, e più in generale quella relativo all’accesso agli atti di impulso che abbiano dato origine a verifiche, ispezioni o altri procedimento di accertamento di illeciti a carico di privati è stata oggetto di diverse (e non univoche) interpretazioni giurisprudenziali.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva chiesto al comune di residenza l’ostensione dell’esposto (di privati) che aveva dato luogo al sopralluogo eseguito da personale del comune presso la propria abitazione, per presunto abuso edilizio.

L’ente locale aveva respinto l’istanza asserendo che “l’esposto svolge un ruolo meramente sollecitatorio rispetto ad una funzione” che la pubblica amministrazione “deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private”.

Nella motivazione di diniego, il predetto ente faceva riferimento ad un “costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale gli esposti in materia di abusivismo edilizio non sarebbero ostensibili”; e l’acquisizione dell’esposto non sarebbe neppure giustificata dalla pendenza di una causa civile con il condominio, attesa la sufficienza del verbale di sopralluogo ad attestare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.

Il processo amministrativo

La questione giuridica è stata così rimessa al Tar Liguria che si è pronunciato con la sentenza in commento (n. 510/2019).

«La tutela della riservatezza – ha chiarito – non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra conoscenti e pubblica amministrazione si frappone, infatti, ad una soluzione che impedica all’interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loto autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato sito negativo».

Non soltanto, ma una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della pubblica amministrazione, l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo di un atto uscito dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell’amministrazione

Per tali ragioni, la presentazione di un esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e all’Amministrazione competente all’avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di “denunciati”.

L’istanza di accesso formulata dal ricorrente è stata perciò, accolta.

La redazione giuridica

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