Il deprezzamento dell’area residua in caso di espropriazione forzata può essere indennizzato, lo dice la Cassazione

“In tema di espropriazione forzata per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie di una autostrada) il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste” così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, prima sezione civile,  nella sentenza 10747\2020.

Nel caso di specie Autostrade per l’Italia SpA per l’ampliamento e la costruzione della terza corsia Bologna-Bari-Taranto disponeva l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione forzata di un terreno di proprietà di una società immobiliare. La società non accettava l’indennità provvisoria di esproprio, pertanto veniva iniziata una procedura arbitrale, conclusasi con una relazione di stima, che veniva opposta da Autostrade dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona. La Corte d’Appello di Ancona riduceva la stima e non riconosceva alcun pregiudizio per la ridotta capacità edificatoria, oltre a non riconoscere il danno per la perdita di luminosità e panoramicità derivante dalla costruzione di un alto muro di contenimento, oltre che l’impossibilità sopravvenuta di locare o alienare i locali del magazzino sito in quell’area. La società immobiliare ricorreva dunque alla Suprema Corte di Cassazione.

Il Giudice di legittimità rilevava che “il vincolo pur assoluto di inedificabilità riguarda esclusivamente l’area cui esso si riferisce per legge , ……tuttavia il proprietario deve essere indennizzato se per effetto del suddetto vincolo l’area residua risulti non più utilizzabile come lo era ( o poteva essere) prima e deprezzata anche per essere ridotta la capacità edificatoria che le era propria anche in unione con l’area destinata al rispetto stradale”

La Corte pertanto accoglieva il motivo di ricorso riguardante l’indennizzo dell’espropriazione forzata e rinviava alla Corte d’Appello di Ancona.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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