Facebook non può disabilitare la pagina di una associazione che opera legittimamente nel panorama politico italiano solo perché promuove attraverso il proprio profilo gli scopi perseguiti

Il Tribunale di Roma (Sez. Impresa, ordinanza del 12 dicembre 2019) ha accolto il ricorso promosso dall’Associazione di estrema destra Casa Pound, in seguito alla disattivazione da parte di Facebook della propria pagina avvenuta lo scorso 9 settembre 2019, senza preavviso e senza alcuna motivazione. 

La vicenda

Con ricorso al Tribunale di Roma l’associazione aveva chiesto la riattivazione della propria pagina Facebook chiusa per asserita violazione degli standard e delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community in merito alla divulgazione di contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, degli scopi e delle finalità dell’Associazione medesima.

Come è noto, Facebook è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica, della libertà di espressione del pensiero.

Come dichiarato dagli organi della stessa società, Facebook è attualmente utilizzato da oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet, dunque è evidente il ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dallo stesso servizio nell’ambito di tutti i social network.

Le Condizioni d’uso del social network

Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community – ha spiegato il gestore del servizio che, in Europa, è Facebool Ireland Ltd – rappresentano il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare.

In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili in senso lato quali sanzionatorie, rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).

La violazione degli standard della community

In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della Comunità secondo cui “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, – ha dichiarato la società – potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo”.

Il rapporto tra Facebook e gli utenti

Ebbene, il giudice capitolino chiamato a dirimere la controversia ha in primo luogo osservato che “il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente”.

Nel caso in esame, Facebook aveva ritenuto di aver legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa.

La pronuncia del Tribunale di Roma

In relazione a tale profilo il Tribunale ha osservato che “non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009”.

Sotto altro aspetto, il giudice laziale ha affermato che “non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook”.

Non vi è dubbio infatti – si legge ancora nella sentenza – che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione” nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.

“Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili”.

In conclusione il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato a Facebook l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo preesistente.

La redazione giuridica

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