Il veicolo perde il controllo a causa del fondo stradale viscido e in pessime condizioni, tuttavia i Giudici di merito ritengono esclusiva la responsabilità del conducente. Anche la Cassazione rigetta il ricorso del danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 04/03/2024, n.5762).
La vicenda
Proprietario e conducente del veicolo danneggiato citavano a giudizio l’ANAS al fine di accertarne la responsabilità in relazione al sinistro loro occorso il 16/08/2005, causato dalle cattive condizioni del manto stradale sulla Strada Statale 182 in direzione Sorianello, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Vibo Valentia (sent. 242/2018) qualificava l’azione ai sensi dell’art. 2051 c.c. e rigettava la domanda. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 207 del 18/02/2021, rigettava l’impugnazione.
Il ricorso in Cassazione
La questione si spinge in Cassazione dove i danneggiati deducono che la Corte di Appello territoriale, e prima ancora il Tribunale, non abbia interpretato correttamente il disposto dell’art. 2051 c.c. in punto di sussistenza del nesso causale tra la condizione della strada e l’evento. Inoltre i giudici non avrebbero tenuto in considerazione il verbale dei Carabinieri da cui risultava che il fondo stradale viscido era in pessime condizioni per l’umidità, con conseguente perdita del controllo dell’autoveicolo da parte del conducente.
La Cassazione, preliminarmente, richiama i più recenti approdi della giurisprudenza in materia di responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. n. 33074 del 28/11/2023).
L’assetto della disciplina della responsabilità per custodia risulta delineato da circa sei anni. Le ordinanze di Cassazione (n. 2482 del 01/02/2018 e 2479 e 2480 sempre del 2018) hanno precisato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell‘art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
La giurisprudenza in tema di cosa in custodia
Tale principio di diritto può dirsi del tutto consolidato in quanto successivamente ribadito (Cass. n. 27724 del 2018; n. 20312 del 2019; n. 38089 del 2021; n. 35429 del 2022; nn. 14228 e 21675 del 2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943 del 30/06/2022; n. 11152 del 27/04/2023), e dunque la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, o dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento pregiudizievole.
Ciò posto, la valutazione del Giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato è apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in Cassazione, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Ad ogni modo, le censure dei danneggiati sono carenti di specificità.
Difatti, sebbene la colpa dei danneggiati venga solo ellitticamente individuata dalla Corte di Appello (e qui la Suprema Corte afferma che non tutto ciò che accade sulla strada accade a causa della strada e che il fondo stradale viscido doveva indurre a condotta adeguata di guida proprio il danneggiato), l’esclusione del nesso causale con la strada in custodia dell’ANAS è stata ricostruita con argomentazioni che restano non censurabili. Inoltre la doglianza risulta inconferente rispetto alla dimostrazione dell’oggettiva pericolosità della strada statale in quel tratto, e il fatto che il fondo stradale fosse bagnato e non vi fosse asfalto drenante non conferiscono alcunché sul punto.
La circostanza che il fondo stradale fosse bagnato o umido, in ogni caso non è idonea a provare la sussistenza del nesso causale, ove la si correli alla necessità di una condotta di guida prudente proprio in relazione alla situazione di umidità. È proprio questa la circostanza posta dalla Corte di Appello a fondamento dell’esclusione del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno