L’uso di frasi sconvenienti e offensive tra colleghi costituisce violazione dell’art. 52 del codice deontologico forense
“Se è pur vero che l’avvocato ben può e deve utilizzare fermezza e toni anche accesi nel sostenere la difesa della parte assistita, è altrettanto vero che tale potere, che ben può essere elevato a livello di dovere, trova un limite in quella che la valutazione dell’operato del difensore della controparte, allorché questa viene fatta scadere di livello”.
Lo ha affermato di recente il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 52/2019) che ha ritenuto il frasario utilizzato da un avvocato nei confronti del collega, difensore della controparte (“ritengo … che il patrocinio del sig. [TIZIO] abbia agito … contro l’interesse del proprio assistito facendogli intraprendere azioni giudiziarie… infondate che danneggiano economicamente il proprio cliente”) travalicante i limiti del dovere di probità, lealtà e decoro.
Per tali fatti il COA lo aveva già sanzionato con la misura dell’avvertimento. Nella specie, il Consiglio dell’Ordine aveva evidenziato la gratuità delle espressioni utilizzate, prive di relazione con l’esercizio del diritto di difesa e pertanto vietate dal codice deontologico.
L’uso di frasi offensive tra colleghi
Il CNF ha confermato la decisione, ritendo che tali espressioni avessero travalicato il limite del dovere di probità, lealtà e decoro. Ed invero, ha affermato il Collegio “non può essere riposto in dubbio che l’avvocato, nell’esercizio dell’attività professionale debba evitare espressioni sconvenienti nei confronti dei colleghi, così come non può essere riposto in dubbio la “sacralità” del rapporto di colleganza”.
Quanto all’elemento soggettivo è stato chiarito che ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e quindi sotto il profilo soggettivo è sufficiente la suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto posto in essere, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento, un controllo finalistico.
Le Stesse Sezioni Unite della Cassazione (ord. 22521 del 7.11.2016) hanno affermato che “In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. del nuovo Codice deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto.”
La redazione giuridica
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