La ricorrente chiedeva al Condominio il risarcimento del danno per la frattura a un braccio conseguente a un incidente dovuto a un provvisorio malfatto “rappezzo” sulla pavimentazione del viale tra il portone e la via pubblica

Aveva convenuto in giudizio in cui abitava per ottenere – nella misura di € 15.000 o di maggior somma – il risarcimento dei danni derivatile da una caduta sul viale tra il portone e la via pubblica, per un provvisorio malfatto “rappezzo” sulla pavimentazione del viale stesso durante lavori di ristrutturazione dell’immobile; caduta che, in particolare, le aveva causato una frattura a un braccio.

La donna si era vista rigettare la domanda sia in primo grado che in appello. La Corte territoriale, in particolare, riteneva sussistente nella fattispecie, ricondotta all’articolo 2051 c.c., il caso fortuito, nel senso che l’appellante conosceva il luogo e la caduta era avvenuta in piena luce, e quindi in sostanza per suo difetto di adeguata attenzione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente denunciava, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2051, 2043 e 1227 c.c. in ordine alle conseguenze dell’assenza di prova certa sulle modalità dell’evento, nonché falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. in ordine alla responsabilità del custode.

Inoltre deduceva, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 352, 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso: dopo aver argomentato sull’effetto devolutivo dell’appello, affermava che il primo giudice avrebbe rigettato per mancanza di responsabilità per la cosa in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c., mentre su questo il giudice d’appello si sarebbe contraddetto, “dapprima non entrando nel merito della responsabilità ex art. 2051 c.c., per poi richiamare un attimo dopo la suddetta”. Pertanto “mal si comprende” perché sia stato rigettato l’appello, per di più “con la non motivata compensazione delle spese”.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 39077/2021 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Il primo motivo, ictu ()culi, non cogliva la reale ratio decidendi, che era quella del caso fortuito, tentando invece di spostare la tematica su profili differenti e, parzialmente, del tutto fattuali, senza quindi affrontare la vera sostanza della sentenza in ordine al difetto di responsabilità condominiale. Il secondo motivo, poi, era – anch’esso con chiara evidenza – un tentativo di “sfuggire” proprio all’inequivoca ratio decidendi scelta dal giudice d’appello: una volta esaminata la responsabilità ex articolo 2051 c.c. – la norma da applicare secondo la stessa appellante – detto giudice doveva necessariamente vagliare anche il suo limite, cioè il caso fortuito. E al suo obbligo aveva adempiuto.

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