Respinto il ricorso di un ragazzo condannato per la cessione di sostanze stupefacenti a un minore. Irrilevante, per la Cassazione, la frequentazione universitaria invocata dall’imputato quale elemento rivelatore di un suo stabile inserimento sociale
Due anni e otto mesi di reclusione per aver ceduto a un minorenne circa 266 grammi di marijuana. Contro la condanna inflitta dal Tribunale e confermata integralmente in sede di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando la carenza e l’illogicità della motivazione resa in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Nello specifico, eccepiva che la Corte territoriale aveva negato valore positivo alla sua frequentazione universitaria – elemento, a suo giudizio, rivelatore di un suo stabile inserimento sociale – così come non aveva tenuto in alcun conto né la sua giovane età, né la condizione di incensuratezza.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8357/2020 ha ritenuto tuttavia di non condividere le argomentazioni alla base del ricorso, ritenendolo inammissibile.
Per i Giudici Ermellini, le censure che il ricorrente aveva rivolto al provvedimento impugnato risultavano in primo luogo generiche, in quanto circoscritte al mancato riconoscimento della valenza positiva asseritamente rivestita dalla sua iscrizione all’università (segno di una condotta di vita regolare e di un suo stabile inserimento nella collettività), senza che venisse in alcun modo confutato l’elemento di segno negativo, ovverosia la rilevanza della non episodicità della condotta criminosa che il Collegio di appello aveva ritenuto preclusiva all’accoglimento della richiesta. Dall’esame delle conversazioni via whatsapp estrapolate dai cellulari in sequestro, erano infatti emersi pregressi rapporti di fornitura di droga tra l’imputato e l’acquirente, Fatto, quest’ultimo, su cui la difesa aveva omesso ogni confronto.
In ogni caso – secondo la Cassazione – l’iscrizione all’università, fatto ben diverso dalla sua regolare frequentazione con profitto, non poteva rivestire la valenza favorevole addotta dalla difesa traducendosi in una circostanza oggettivamente neutra in difetto di ulteriori elementi che consentano di trarne la presunzione di un retta condotta di vita. Infine non era passibile di alcuna censura l’omessa pronuncia sugli altri elementi valorizzati dal ricorrente, ovverosia la sua condizione di incensuratezza e la giovane età, anche perché privi della connotazione favorevole eccepita dalla difesa.
La redazione giuridica
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