Per la Cassazione, in caso di furto in un negozio, la rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse non esclude la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa a pubblica fede

L’aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non è esclusa – in caso di furto in un negozio – dalla presenza degli addetti alla sorveglianza o dalla dotazione delle placche antitaccheggio. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 57/2020 pronunciandosi sul ricorso di una donna condannata sia in primo grado che in appello per il reato di furto pluriaggravato di capi di abbigliamento, all’interno di un centro commerciale.

La ricorrente aveva impugnato la pronuncia lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con specifico riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell’art.625 n.7 cod.pen.. Tale norma prevede, infatti, la circostanza aggravante del reato nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Secondo l’imputata, tuttavia, nel caso in esame l’aggravante non era ravvisabile per la presenza sui capi di abbigliamento oggetto di furto delle placche antitaccheggio.

I Giudici di Piazza Cavour – dopo aver rilevato l’ inammissibilità del ricorso, poiché si limitava a reiterare una doglianza già avanzata in sede di appello e disattesa dalla Corte di merito con motivazione corretta in diritto ed immune da censure – hanno sottolineato che il dispositivo antitaccheggio, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza, che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede. Allo stesso modo hanno ricordato che anche la vigilanza praticata dagli addetti, connotandosi come “occasionale e/o a campione e come tale generica, eventuale e saltuaria” è priva del carattere continuativo e diretto, necessario per la esclusione dell’aggravante in questione.

La redazione giuridica

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