Caduto su un sasso durante una gara di motocross, un motociclista agisce contro l’ASD per ottenere il risarcimento del danno. Ma la Cassazione conferma: non c’è responsabilità del gestore in presenza di rischi insiti nella natura stessa dello sport (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 28 giugno 2024, n. 17942).
La dinamica dell’incidente durante la gara di motocross
Il motociclista danneggiato agisce nei confronti della ASD, nonché dell’Associazione Italiana Cultura e Sport Veneto e dell’Associazione Italiana Cultura e Sport Nazionale, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro avvenuto sulla pista da motocross dell’Associazione, a seguito del quale – benché indossasse regolarmente casco e paraschiena – aveva riportato gravi lesioni alla schiena.
Il danneggiato deduce che la causa del sinistro era da imputarsi alla presenza di sassi sulla pista e al fondo ghiacciato.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 6.8.2018, accoglie la domanda nei soli confronti dell’ASD, condannandola al pagamento della somma di Euro 567.930,00.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 13.4.2021, rigetta le domande proposte dal ricorrente, osservando che il sinistro era da ascrivere al caso fortuito, non essendo dato ravvisare sotto quale profilo la pista di motocross dell’ASD avesse caratteristiche intrinseche o condizioni di manutenzione incompatibili con la natura dello sport al cui esercizio era destinata, né comunque sussistendo la natura antigiuridica della condotta.
Il caso fortuito
Innanzitutto la Corte d’appello ha negato la sussistenza della responsabilità dell’ASD in relazione ad entrambi i profili ex art. 2043 c.c., non essendosi ravvisato né il presupposto della natura antigiuridica della condotta), sia con riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c., essendosi ascritto l’incidente a caso fortuito.
In secondo luogo viene evidenziato che il Regolamento FMI menzionato dal danneggiato non ha natura normativa ed è finalizzato a impedire che lungo il percorso della pista da motocross, l’utente possa imbattersi in opere, manufatti, ecc., creati dall’uomo e dunque esulanti dal contesto fuoristradistico.
Tale ragionamento è allineato alla “natura” della gara di motocross, sport caratterizzato dall’uso di potenti motocicli, dotati di speciali gomme tassellate e ampia escursione degli ammortizzatori, in grado di affrontare efficacemente e velocemente le asperità del terreno e le difficoltà connesse (salti, curve, avvallamenti, ecc.). È uno sport che si svolge in fuoristrada, ovviamente, su determinati circuiti e quindi il motociclista deve essere molto abile, trattandosi comunque di uno sport di per sé pericoloso, svolto in ambiente “accidentato”, destinato a continui mutamenti, giro dopo giro, per effetto dell’intenso lavorìo cui il circuito è sottoposto dall’azione dei motocicli, anche in ragione della tassellatura delle gomme di cui essi sono dotati.
In tale “ambiente” è normale la presenza di sassi o asperità varie sul percorso, dunque, fa parte del gioco, fatte salve situazioni obiettivamente eccezionali e/o imprevedibili, fermo l’obbligo del gestore di disseminare lungo il circuito balle di paglia o materiale assorbente gli urti.
Esclusa la responsabilità dell’ASD ex art. 2043 c.c.
Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha escluso la responsabilità dell’ASD ex art. 2043 c.c., non essendo configurabile un onere manutentivo – o altrimenti positivo o commissivo – del circuito da motocross, in capo al gestore, tale da rendere il percorso privo di ostacoli, asperità o pericoli: invece, consustanziali alla stessa natura dello sport di cui si discute.
Altrettanto correttamente, nel rigettare anche la domanda ex art. 2051 c.c., la Corte ha escluso la responsabilità dell’ASD per “caso fortuito”.
La Cassazione, ripercorrendo l’attuale assetto interpretativo dell’art. 2051 c.c., e la correlata natura oggettiva, ribadisce che la valutazione sulla rilevanza causale della condotta della vittima nella produzione dell’evento è un apprezzamento di fatto che sfugge al controllo di legittimità; tuttavia la accertata ricorrenza del caso fortuito è errata.
Affermano i Giudici di Appello che l’unico teste oculare ha confermato che l’attore cadde col bacino su un sasso, ma non anche che egli sia caduto a causa dell’impatto della moto contro un sasso, avendo il teste solo visto che la moto dell’attore si impennò prima di cadere per terra. In sostanza, manca l’accertamento sulla eziologia della caduta, avendo la vittima solo dimostrato l’occasione della caduta.
Ciò che in realtà la Corte intendeva dire è che la caduta della vittima costituiva un fatto meramente casuale, ossia strettamente ed intimamente connaturato con i rischi normalmente affrontati da chi si cimenta col motocross. Ciò risulta palese proprio dalla motivazione addotta dalla Corte, laddove essa si sofferma sulla impossibile configurabilità, nella specie, di caratteristiche intrinseche o condizioni di manutenzione della pista dell’ASD incompatibili con lo sport di cui si discute.
La motivazione della sentenza impugnata viene emendata nei termini di cui sopra, il ricorso viene rigettato a spese compensate.
Avv. Emanuela Foligno





