Ghiaia sulla carreggiata: chi è responsabile dell’incidente?

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I danneggiati invocano la responsabilità del Comune per la presenza di ghiaia sulla carreggiata che avrebbe provocato il sinistro stradale mortale.

L’incidente a causa della ghiaia sulla carreggiata

I danneggiati citano a giudizio, ai sensi dell’art. 2051 cc, il Comune di Monte Urano per il risarcimento dei danni non patrimoniale derivato dal decesso del congiunto D.Lu., vittima di un incidente.

Il Tribunale di Fermo dapprima ordinava l’acquisizione di copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale riguardante l’incidente occorso alla vittima, poi respingeva le istanze istruttorie degli attori e accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria. I giudici di primo grado ritenevano sussistente un concorso della vittima (nella misura del 50%) e condannavano il Comune a pagare a ogni fratello l’importo di 49.376,25 euro e a ciascuno dei genitori la somma di 112.860 euro, nonché a versare e questi ultimi 1,976,90 euro.

Successivamente, con sentenza n. 654 del 26/5/2021, la Corte d’appello di Ancona rigettava gli appelli e confermava la sentenza impugnata, con compensazione delle spese del grado; la vicenda approda in Cassazione, che dichiara il ricorso inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso in Cassazione

Ciò che la S.C. evidenzia, a spiegazione della inammissibilità del ricorso, è la mancanza di una chiara e sufficiente esposizione del fatto processuale.

In proposito viene osservato che la necessità “che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma anzi chiaro e sintetico, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata”.

Non specificando quanto sopra rende impossibile comprendere le ragioni e le critiche rivolte alla sentenza impugnata.

Ad ogni modo, anche le censure avanzate risultano inammissibili.

La dinamica dell’incidente e la ghiaia sulla carreggiata

Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti con conseguente riconoscimento di un concorso di responsabilità nella verificazione del sinistro de quo a carico del defunto, in quanto avrebbe prospettato in sede di motivazione una dinamica inverosimile dell’incidente a causa della ghiaia sulla carreggiata.

Sempre secondo i ricorrenti, il primo grado aveva posto alla base delle sue valutazioni dell’accaduto le risultanze degli accertamenti condotti in sede penale e precisamente la consulenza tecnica disposta dal PM della Procura della Repubblica di Fermo e gli esiti delle indagini delle autorità intervenute. Ergo, la Corte di appello ha ritenuto non necessaria la rinnovazione della CTU e non avrebbe dovuto confermare la piena efficacia probatoria della perizia disposta dal PM posta a fondamento della decisione del Giudice di primo grado.

Quanto censurato non è ammissibile perché viene dedotta la generica violazione di norme e principi di diritto senza indicare una precisa disposizione che i Giudici di merito avrebbero erroneamente applicato.

Pare proprio che i ricorrenti tentino di sottoporre alla Cassazione “gli elementi descritti [i quali] hanno rilevanza ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto infortunistico e… assumono carattere determinante ai fini della stima delle velocità dei veicoli protagonisti”.

Questo significa che la censura pone una evidente sollecitazione a procedere ad una rivalutazione, non ammissibile, della questione di fatto posta alla base delle decisioni di merito.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale.

Avv. Emanuela Foligno

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