Gradino sul manto stradale e urto contro il paolo del telefono

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Gradino sul manto stradale e urto contro il palo del telefono

Gradino sul manto stradale e successivo urto contro un palo della Telecom (Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza n. 6753/2022 pubblicata il 02/08/2022– Giudice Dott. D. Spera)

Gradino sul manto stradale causa la caduta del motociclista che finisce contro il palo della Telecom perdendo la vita.

I genitori del danneggiato citano a giudizio il Comune di Terracina e la Telecom onde vederli condannati al risarcimento dei danni patiti per il decesso del congiunto.

Spetta all’attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quella dell’esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa; solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, dunque la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa ex art. 41 cpv. c.p. che lega la cosa al danno, non potendo, invece, dispiegare alcuna rilevanza la prova della diligenza del custode, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488 del 2018).

La cosa oggetto di custodia può essere in movimento o inerte, tale distinzione non incide sulla prova del nesso causale, ma consente di ravvisare una differente rilevanza dell’apporto del danneggiato alla causazione dell’evento dannoso. Nel caso di cose dinamiche l’apporto concausale della condotta dell’uomo è limitato o addirittura assente, così come emerge, ad esempio, nel caso dello scoppio di una caldaia, di esalazioni da un manufatto e, infine, di caduta dalle scale mobili; nell’ipotesi di cose inerti, quali ad esempio pavimentazioni scivolose o irregolari che cagionino la caduta del soggetto che le percorre, il danno si verifica, invece, con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è indispensabile per la produzione dell’evento.

Pertanto, il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell’evento è elemento che necessariamente interviene nella serie causale.

Ed inoltre, nel caso di danno cagionato da cose in custodia inerti, è necessario   ulteriormente distinguere due ipotesi: da un lato, può sussistere il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, in quanto la cosa in custodia, pur nell’interazione con la condotta umana (cd. fortuito concorrente), ha avuto una qualificata capacità eziologica rispetto all’evento nella sua specificità; dall’altro lato, la cosa in custodia può costituire una mera occasione della verificazione dell’evento di danno rispetto al quale la condotta colposa della vittima riveste efficacia esclusiva in termini causali. In tale ultimo caso ricorre il cd. fortuito incidente.

Il nominato CTU ha accertato che la strada dove è avvenuta la caduta, asseritamente a causa di un gradino sul manto stradale, presenta un manto molto vetusto e danneggiato. In particolare, in un tratto di poco precedente al luogo della caduta, il Consulente ha   riscontrato un infossamento rilevante e una fessurazione profonda nell’asfalto, che formano una sorta di “gradino sul manto”.

Che lo scooter sia passato per il gradino sul manto di asfalto infossato sulla destra non risulta provato in via diretta, ma secondo la CTU è probabile, perché compatibile con la traiettoria della moto e perché non cerano altri elementi che avrebbero potuto causare la perdita di controllo dello scooter; pertanto, il fatto viene ritenuto acquisito in via presuntiva.

Sul comportamento del danneggiato, il CTU conclude che lo stesso “ giunto all’altezza del civico 121 dove la strada volge a destra, mantiene una velocità nell’ordine dei 60 Km/h (a fronte di un limite di velocità di 50 km/h) allorché perde il controllo del mezzo, verosimilmente a causa del transito sull’irregolarità stradale (costituita dal gradino sul manto) presente sulla porzione di destra della strada, ed a centrocurva”.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene sussistente un contributo colposo del conducente della moto nella causazione dell’incidente, nella misura del 50%.

Venendo alla liquidazione dei danni jure proprio, in specie del danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale sottolinea che per tale posta risarcitoria “si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass.    n. 28989/2019). “

Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, vengono applicate le tabelle milanesi con sistema a punti del giugno 2022, si addiviene all’importo di euro 168.250,00 per ciascun genitore.

Per quanto riguarda il danno psichico patito dagli attori per la morte del figlio, il CTU ha accertato un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti, cronico, complicato, con riconoscimento di sei mesi di inabilità al 50% e un danno psichico permanente pari, rispettivamente, al 18% e al 12% della loro integrità psicofisica.

Avv. Emanuela Foligno

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