Revocata l’ammissione al gratuito patrocinio per la parte che nel processo civile conferisce mandato a un secondo difensore di fiducia

La vicenda

A conclusione di un procedimento di separazione personale, due avvocatesse chiedevano la liquidazione dei loro compensi per la difesa di una delle parti in causa ammessa al gratuito patrocinio.

Il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza, ritenendo “che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilità per la parte ammessa di nominarne uno solo [fosse] incompatibile con la volontà della parte di avvalersi del beneficio nella causa di cui trattasi”.

Contro tale decreto una delle due avvocatesse proponeva opposizione, asserendo che la parte si era rivolta all’associazione professionale e che, di conseguenza, la stessa non aveva inteso rinunciare al patrocinio a spese dello Stato nominando due difensori, atteso il diritto delle due professioniste di percepire un unico compenso.

La pronuncia di secondo grado

L’opposizione veniva accolta. Secondo il Tribunale, nel processo civile la nomina di un secondo difensore non può essere valutata come presunzione ex lege di abbienza, stante l’assenza di una previsione espressa quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 applicabile al solo processo penale; nel processo civile il combinato disposto del medesimo D.P.R., artt. 80 e 85 – secondo cui, rispettivamente, “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” e “il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico” –porta a ritenere che alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l’unico compenso liquidabile.

Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della giustizia ponendo a critica, sotto diverse angolature il tema delle conseguenze della nomina di un secondo difensore sul beneficio del patrocinio nel processo civile.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 1736/2020).

Invero, sul tema la Suprema Corte non si era ancora pronunciata, essendovi unicamente decisioni di merito.

Numerose sono state invece le pronunzie della sezione lavoro della Cassazione in relazione alla L. n. 533 del 1973, artt. 11 e ss. che avevano introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le cause di lavoro e di previdenza sociale. La maggioranza sottolineava che poiché la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dal R.D. n. 3282 del 1923, art. 34 per la parte che si fosse avvalsa per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non era stata abrogata dalle disposizioni della L. n. 533 del 1973, decadeva dal beneficio del patrocinio la parte che, dopo la nomina del difensore d’ufficio, fosse stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia.

Il quadro normativo

Il D.P.R. n. 115 del 2002, nell’introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi (siano penali, civili, amministrativi, contabili e tributari), ha affrontato il tema in questione all’art. 91, che rubricato “esclusione dal patrocinio”, dispone che l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”.

La disposizione, – hanno chiarito gli Ermellini -a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Livorno, vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, deve essere applicato a tutti i processi.

Il principio generale

Che tale disposizione sia espressione di un principio generale lo si ricava dalla lettura delle disposizioni generali del D.P.R. n. 115 del 2002, in particolare dall’art. 80, secondo cui “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore. Dal combinato disposto di questi due articoli – hanno spiegato gli Ermellini – deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit. (logico al riguardo è il ragionamento del Tribunale di Livorno, secondo cui dagli artt. 80 e 85 si ricaverebbe la possibilità per l’ammesso al patrocinio di nominare più difensori, ferma la liquidabilità di un unico compenso).

D’altro canto “l’obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio è quello di garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 Cost., l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore”.

E tanto vale sia per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – che per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al processo civile.

Considerata la novità della questione, i giudici del Supremo Collegio hanno enunciato il seguente principio di diritto: “dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”.

Ebbene, nel caso in esame, poiché la parte ammessa al beneficio aveva nominato due avvocatesse che l’avevano poi difesa in giudizio, tale ammissione al gratuito patrocinio era divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace con la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi.

Il ricorso del Ministero è stato, perciò, accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.

La redazione giuridica

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