Condannato per lesioni personali colpose un amministratore di condominio accusato dell’omessa manutenzione della griglia di aerazione dei locali sottostanti un piazzale di pertinenza del complesso

Nella sua qualità di amministratore del condominio, aveva omesso di provvedere alla manutenzione della griglia di aerazione dei locali sottostanti un piazzale di pertinenza del condominio. Una condotta negligente, imprudente e imperita costata a una donna una malattia di oltre 40 giorni come conseguenza di una caduta.

L’imputato era stato condannato dal Giudice di Pace di Lecce per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado.

L’uomo decideva quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. A suo avviso il Giudice di appello non aveva tenuto in considerazione le emergenze istruttorie idonee a dimostrare la sua estraneità all’evento dannoso. In particolare aveva trascurato le dichiarazioni di un teste secondo il quale l’amministratore provvedeva sempre alla manutenzione delle grate. Inoltre, l’Assemblea successiva all’evento non aveva deliberato nulla in ordine alla manutenzione proprio poiché non ve ne era bisogno.

Il Tribunale si sarebbe invece limitato a valorizzare alcune prove dichiarative, intrinsecamente poco attendibili.
Il ricorrente eccepiva, ad esempio, che una delle foto utilizzate per individuare il sopraelevamento della grata fosse stata scattata dal fratello della parte civile. L’immagine, peraltro, non conteneva alcun riferimento specifico da cui si potesse desumere la sua coincidenza con quella su cui era caduta la persona offesa,

La Suprema Corte, con la sentenza n. 49592/2018, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

Secondo gli Ermellini, il Giudice a quo aveva congruamente motivato su ciascuno dei rilievi sottoposti dal ricorrente giustificando la ricostruzione dello stato dei luoghi. Il tutto sia attraverso il riconoscimento delle fotografie riproducenti le grate, che attraverso la narrazione dei testi presenti al momento del sinistro.

Per la Cassazione, la trama argomentativa della sentenza impugnata aveva dato risposta ai motivi di appello in modo logico e coerente. Era pertanto priva degli errori addebitati. Né era possibile apprezzare il travisamento della prova dichiarativa fatto valere, stante l’incompletezza delle allegazioni all’atto di impugnazione. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

 

Leggi anche:

FURTO IN APPARTAMENTO: QUANDO C’È RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO?

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui