In caso di guida in stato di ebbrezza, l’incapacità della parte di comprendere l’avviso di farsi assistere da un avvocato non incide sulla validità dello stesso

“In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta”.

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 27538/2020, pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito a quattordici mesi di arresto ed € 600 di ammenda – con la sospensione condizionale della pena, e con l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e della confisca dell’autoveicolo – ai sensi dell’art. 186 del codice della strada.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, la vettura condotta dall’imputato era uscita dalla sede stradale, ribaltandosi. Condotto presso il locale nosocomio, l’uomo era stato sottoposto ad esami ematici, che rilevavano un tasso alcolemico nella misura di 2,51 g/I. Dal verbale degli accertamenti urgenti, peraltro, risultava che all’indagato fosse stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, facoltà di cui egli, tuttavia, aveva inteso non avvalersi; in fase dibattimentale, poi, il brigadiere chiamato a testimoniare aveva dichiarato che l’imputato, che non aveva mai perso conoscenza, aveva espressamente consentito al prelievo ematico finalizzato all’esame alcolemico.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’automobilista chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta validità degli accertamenti urgenti.

L’uomo, infatti, asseriva di non aver perso conoscenza, ma di essersi trovato in evidente stato di alterazione psicologica, con conseguente impedimento a comprendere le comunicazioni dei carabinieri. L’avviso della facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore non sarebbe stato quindi valido perché rivolto a persona “in forte stato di confusione psicologica”.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle doglianze proposte dichiarandole inammissibili. La Cassazione ha precisato che la incapacità della parte di comprendere l’avviso non incide sulla validità dello stesso. Nel caso in esame la sentenza di appello aveva motivato sul fatto che l’indagato non avesse perso conoscenza, e quindi avesse ben compreso tutto, tanto da aver, da una parte, rifiutato di avvalersi della facoltà di essere assistito dal difensore e, dall’altra, consentito espressamente al prelievo ematico finalizzato all’alcolemia. La sentenza di appello, poi, si era confrontata con il dato valorizzato dalla difesa, osservando che il carabiniere chiamato a testimoniare avesse confermato la piena comprensione da parte dell’indagato sia dell’avviso che della richiesta di consentire al prelievo ematico.

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