L’assemblea di condominio non può imputare al singolo condomino una determinata spesa se lo stesso non abbia riconosciuto spontaneamente la propria responsabilità o se tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente

La vicenda

Il ricorrente aveva citato in giudizio il condominio perché fosse condannato a restituirgli quanto speso per le opere di rifacimento e ristrutturazione dell’immobile di cui era precedentemente proprietario, oltre al risarcimento dei danni causati da infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dell’edificio.

Il ricorrente aveva promosso una procedura di accertamento tecnico preventivo (ATP) lamentando di aver subito infiltrazioni nel proprio appartamento già a partire dal mese di settembre 2009; tale iniziativa era stata imposta a causa dell’inerzia del condominio convenuto.

L’ATP aveva accertato che la causa delle infiltrazioni fosse “attribuibile esclusivamente ad una infiltrazione verificatasi al 4 piano superiore, all’interno del vano di passaggio dell’impianto di climatizzazione del condominio; causa, dunque, di origine condominiale. Il consulente aveva, quindi, stimato il costo delle opere di ripristino, con esclusione dell’Iva, in 620 euro.

Ebbene, il condominio aveva pagato tale somma all’attore, ma aveva omesso di corrispondergli anche le spese legali sostenute e quantificate in quasi 3.000 euro, oltre 612 euro per le spese liquidate in favore del CTU e 124 euro a titolo di IVA sul costo stimato per il ripristino, per un importo complessivo di 3.704,75 euro.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Milano (Tredicesima Sezione, sentenza n. 770/2020) ha accolto la domanda attorea avente ad oggetto la restituzione dell’importo di 5.800 euro per tinteggiatura dei locali e rifacimento del terrazzo.

In particolare, il giudice meneghino ha ritenuto infondata l’eccezione, sollevata dal condominio e dai terzi convenuti circa la tardività della domande proposte dall’attore. Era emerso, infatti, che quest’ultimo avesse regolarmente approvato il consuntivo di gestione 2012/2013, che non prevedeva alcun addebito a suo carico a titolo di spesa personale. Solo nella gestione successiva quando l’attore non era più proprietario dell’immobile, avendolo alienato nel marzo del 2014, fu approvato il consuntivo gestione 2013/2014 che riportava l’addebito della predetta somma al nuovo proprietario. Non essendo l’attore più condomino non avrebbe potuto partecipare al consesso assembleare, né tantomeno, impugnare la relativa delibera.

Il Tribunale ha, dunque, stabilito che le somme anticipate dal ricorrente per la “imbiancatura plafone-pareti” dell’appartamento, nonché per le opere eseguite per rispristinare lo status dell’immobile a seguito della rottura della tubazione, dovessero essere poste a carico del condominio ed ha, inoltre, affermato che “esula dalle attribuzioni dell’Assemblea imputare al singolo condomino una determinata spesa se lo stesso non abbia riconosciuto spontaneamente la propria responsabilità o se tale responsabilità non sia stata accertata giudizialmente, dovendo l’Assemblea, in difetto dell’obbligo risarcitorio in uno dei due modi indicatici applicare, come criterio di ripartizione della spesa, gli ordinari criteri di ripartizione tra tutti i condomini (Cass. n. 7890/1999; Cass. n. 26360/2017).

La decisione

Neppure è stata accolta la domanda di manleva avanzata dal condominio nei confronti dell’ex amministratore, che avrebbe agito in assenza di autorizzazione assembleare. Per il giudice meneghino la decisione di disporre l’intervento oggetto di causa non esorbitava da poteri dell’Amministratore, il quale aveva, pertanto, agito nei limiti e nell’ambito delle proprie attribuzioni.  

La redazione giuridica

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