Nel caso in cui il conduttore receda dalla locazione prima della scadenza contrattuale il relativo danno deve essere valutato sul canone che risulta dal contratto registrato e non su quello inferiore o superiore effettivamente corrisposto (Cass. Civ., Sentenza n. 8465 del 27 marzo 2019)

La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Catanzaro che rideterminava il risarcimento del danno da recesso anticipato del conduttore.

I locatori impugnavano in Cassazione e lamentavano l’errata quantificazione del danno considerato che il minor canone risultante dal contratto di locazione registrato (utilizzato dalla Corte d’Appello per la quantificazione e la liquidazione del danno subito) era diverso rispetto ad altro canone intervenuto su accordo delle parti.

I locatori specificano che la Corte territoriale non considerava che il contratto di locazione risaliva all’anno 2003 e quindi risultava inapplicabile la norma introdotta dalla Legge 311/2004  che sancisce la nullità degli accordi contrattuali locativi non registrati, di talché bisognava tenere conto del canone maggiore che corrispondeva a quello effettivamente pagato dal conduttore.

Secondo gli Ermellini la Corte d’Appello aveva correttamente escluso che potesse integrare un danno la maggior misura del canone pattuita in quanto l’accordo dissimulatorio è nullo.

In altri termini la Suprema Corte ribadisce, seguendo l’impronta delle Sezioni Unite del 2015, che resta valido il contratto registrato e rimane dovuto il canone apparente ed è irrilevante la prospettiva dei ricorrenti della stipula del contratto nel 2003 e, quindi, dell’inoperatività dell’art. 1, comma 346, della L. 311/2004.

Di conseguenza, in maniera legittima, la Corte ha escluso che “un introito illecito costituisca un danno ingiusto”.

Il danno da perdita del canone di locazione è un danno patrimoniale di lucro cessante e i soli danni risarcibili sono quelli ingiusti ovverosia quelli che derivano dalla lesione di un interesse giuridico tutelato. Ergo ne deriva che non può essere considerato ingiusto il mancato profitto di un canone di locazione fittizio e pattuito contra legem.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

La redazione giuridica

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