In caso di incidente stradale, il terzo trasportato è esentato dall’onere di fornire la prova in ordine alla esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti; su di esso incombe soltanto l’onere di provare la presenza delle lesioni lamentate e il nesso causale fra queste e il sinistro
La vicenda
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Brindisi aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese sanitarie ammontanti) e non patrimoniali (per le lesioni consistenti “in cervicalgia post-traumatica e contusione al ginocchio dx” comportando un danno biologico) subiti in conseguenza di un sinistro stradale, in cui erano rimasti coinvolti l’autovettura, sulla quale viaggiava in qualità di terzo trasportato, e l’autocarro di proprietà (e condotto) dall’appellato.
L’adito giudice di pace aveva rigettato la domanda attorea poiché aveva ritenuto non provata la presenza dell’attore a bordo dell’autovettura e soprattutto, delle lesioni da egli stesso lamentate.
La decisione è stata riformata dal Tribunale di Brindisi che ha accolto l’appello del danneggiato perché fondato.
Ad avviso del giudice di secondo grado, la sentenza impugnata era errata poiché pur avendo riconosciuto la sussistenza del sinistro sulla base dei mezzi istruttori espletati, aveva poi, ritenuto tali mezzi inidonei a fornire la prova della presenza dell’attore a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro e soprattutto, delle lesioni lamentate, e ciò in considerazione del fatto che il teste escusso non aveva riferito in ordine all’identità degli occupanti dei veicoli (avendone indicato unicamente il numero) ma aveva solo riferito di essersi allontanato dopo essersi assicurato che essi stessero bene.
In realtà, alla luce delle risultanze istruttorie il Tribunale di Brindisi ha ritenuto di non poter dubitare della presenza dell’appellante a bordo dell’autovettura coinvolta nel sinistro e neppure delle lesioni riportate in tale occasione.
La posizione del terzo trasportato
Invero, il CTU medico legale aveva offerto un ulteriore riscontro in ordine tanto alla presenza delle lesioni, puntualmente documentate dal danneggiato, quanto alla compatibilità fra queste e la dinamica del sinistro.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Brindisi (sentenza n. 394/2020) ha accolto la domanda attorea, precisando che la posizione di terzo trasportato esonera quest’ultimo dall’onere di fornire la prova in ordine alla esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo egli provare unicamente la presenza delle lesioni lamentate e il nesso causale fra queste ed il sinistro.
La redazione giuridica
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