Nessuna attenuante per la moglie che reagisce aggressivamente al tradimento del marito con una amica di famiglia

L’amica di famiglia e il marito che intrecciano una relazione extraconiugale e clandestina non giustificano una reazione aggressiva e persecutoria della moglie cha ha scoperto il tradimento. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2725/2020.

La vicenda oggetto della sentenza in esame origina dalla condotta tenuta dalla moglie tradita e dalle sue figlie ai danni dell’amante del marito e delle sue figlie, attraverso azioni di stalking, incursioni nell’abitazione di quest’ultima, commenti denigratori e offensivi nei riguardi della donna e delle sue figlie sui social network.

Nella primavera 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado, condannando le imputate per stalking, lesioni personali e violazione di domicilio.

Ricorrevano, quindi, in Cassazione le imputate che lamentavano: l’assenza di abitualità del reato, in quanto le condotte incriminate sarebbero state poste in essere solo all’indomani della scoperta del tradimento; la mancata prova del perdurante stato d’ansia e paura nell’amante e nelle sue figlie, come richiesto dal legislatore, tesi confortata a loro dire dal fatto che le donne avrebbero cambiato casa non per paura ma perché stanche di vivere in un ambiente degradato.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso, afferma: ”Il Collegio ritiene invero che non possa trovare seguito l’idea che il comportamento della***** allorché aveva intrapreso una relazione con il marito della ****** non può costituire, nell’ottica penalistica in cui ci si muove, un contegno ingiusto sotto il profilo, giuridico, morale, sociale tale da giustificare una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente etero-aggressiva che si è registrata. La persona offesa era persona estranea rispetto al rapporto di coniugio che intercorreva tra il ***** e la ****** al momento della scoperta della relazione e la dinamica che la legava alla suddetta imputata ed alle di lei figlie si colloca sul piano dei rapporti interpersonali e non può assurgere al novero di fattore provocatorio ……trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità , che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attuazione della risposta punitiva dello Stato”.

La Corte, quindi, sulla base delle considerazioni che precedono rigettava il ricorso delle imputate.

                                                       Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

L’assegno di mantenimento alla ex può essere oggetto di compensazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui