Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in caso di adempimento parziale del debito intervenuto nel corso del processo, il valore della controversia va fissato sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo

La vicenda

L’attore aveva convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, il proprio debitore per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 8.676.02, di cui Euro 8.328,21 per sorte ed Euro 347,81 per interessi a titolo di corrispettivo di una fornitura di merce.

Riassunto il giudizio a seguito della mancata costituzione di entrambe le parti, la parte attrice dava atto dell’avvenuto pagamento, ad opera del convenuto, della somma di Euro 8.328,21, accettata sebbene in misura minore rispetto a quanto dovuto ed imputata, a norma dell’art. 1194 c.c., ad interessi e spese.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando parte del credito vantato.

In primo grado, l’adito tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendola fondata relativamente alla richiesta di pagamento della residua somma di Euro 605,19, oltre interessi; condannava perciò il convenuto ad ottemperare la parte restante del suo debito e poneva a suo carico le spese del giudizio, liquidate in relazione all’importo della domanda così come domandato nell’atto di riassunzione del giudizio.

Ebbene, contro tale sentenza, la società attrice proponeva appello lamentando il fatto che il tribunale avesse liquidato le spese di lite nella misura di Euro 100,00 per anticipazioni ed Euro 400,00 per competenze ed onorari, avendo riguardo all’importo richiesto nell’atto di riassunzione del giudizio, laddove, invece, avrebbe dovuto liquidarle con riferimento alla domanda originariamente proposta e, successivamente, ridotta in conseguenza del tardivo pagamento della sorte da parte del convenuto.

In altre parole, secondo l’appellante il tribunale aveva erroneamente liquidato le spese in relazione al decisum e non al petitum.

Ma il ricorso non è stato accolto. I giudici della corte territoriale rilevavano al riguardo che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, e cioè del disputatum, tenendo conto, però, che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, salvo che la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice convenuta in giudizio: in tal caso il giudice deve tener conto del disputatum ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa”.

Tale principio, tuttavia, secondo i giudici dell’appello non poteva trovare applicazione nel caso di specie poiché il pagamento da parte del debitore era avvenuto non nel corso del giudizio ma successivamente alla cancellazione della causa dal ruolo per effetto della mancata costituzione di entrambe le parti e nelle more della sua riassunzione da parte della attrice la quale, in quell’occasione, aveva concluso per la condanna al pagamento soltanto della somma residua.

La pronuncia della Cassazione

Ebbene la vicenda è giunta in Cassazione (Seconda Sezione Civile sentenza n. 22462/2019), che ha diversamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il principio di diritto sopra menzionato, aggiungendo che non rileva il fatto che il pagamento parziale sia stato eseguito tra la notifica della citazione e la riassunzione del giudizio a seguito della mancata costituzione di entrambe le parti. In tal caso, infatti, il giudizio, come si evince dall’art. 171 c.p.c., comma 1, e art. 307 c.p.c., comma 1, resta pendente, sia pur in uno stato di quiescenza, tant’è che, a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 1, in fine, e comma 2, si estingue solo se non è riassunto nel termine di tre mesi ovvero, una volta riassunto, nessuna parte si sia costituita.

Il ricorso della società creditrice è stato perciò accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma.

La redazione giuridica

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