Il proprietario del veicolo chiede il risarcimento per il mancato utilizzo della vettura colpita da fermo amministrativo che però era stato sospeso dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice di appello, ha riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Taranto (n. 3159/2016). Quindi i giudici hanno rigettato, ritenendo mancante la prova, la domanda di condanna al risarcimento dei danni per il mancato uso del veicolo a seguito di illegittima iscrizione di fermo amministrativo, in quanto adottato in palese violazione di un provvedimento giurisdizionale, e cioè dell’ordinanza depositata in data 5 giugno 2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con cui era stata disposta la sospensione dell’esecuzione del preavviso di fermo amministrativo.
L’intervento della Cassazione
Dinanzi alla Cassazione, il ricorrente lamenta che, dopo aver accertato l’iscrizione del fermo amministrativo in palese violazione di un provvedimento giurisdizionale ed aver ritenuto provato il fatto che l’autoveicolo oggetto del fermo fosse l’unico a disposizione della famiglia, i Giudici di appello hanno affermato “il fatto che un soggetto sia stato privato della vettura per un certo periodo di tempo comporta, in astratto, la ragionevole probabilità che un danno vi sia stato”, così svolgendo un ragionamento presuntivo ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, per poi tuttavia ritenere che il danno allegato non sia stato dimostrato.
Censura anche che l’impugnata sentenza è viziata perché ha ritenuto che non esistano elementi tali da far apprezzare, sia pure equitativamente, il pregiudizio subito, ed omette di considerare che era invece stata dimostrata l’iscrizione del fermo amministrativo, e dunque il conseguente vincolo di indisponibilità che ne derivava, con conseguente lesione del diritto di proprietà del ricorrente.
Le doglianze non sono fondate (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2024, n.27343).
Il risarcimento del danno da fermo amministrativo
Il risarcimento del danno da fermo tecnico non è in re ipsa, quale conseguenza automatica, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un’attività lavorativa ovvero all’esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.
È stato anche precisato che l‘indisponibilità di un autoveicolo, ad esempio, durante il tempo necessario per le riparazioni, è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma bisogna fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.
Il danneggiato non può sopperire al difetto di prova del danno
Anche qualora venisse invocata la liquidazione equitativa, il danneggiato non può sopperire al difetto di prova del danno. Se tale certezza non sussiste, il Giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio.
Il Giudice di secondo grado ha pronunciato correttamente anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, laddove ha affermato che “il danneggiato da un lato, non ha allegato (né tantomeno dimostrato) elementi idonei ad apprezzare, sia pure con una valutazione equitativa, il danno patrimoniale asseritamente subito e, dall’altro lato, ha genericamente descritto il danno non patrimoniale in termini insuscettibili di essere monetizzati, siccome inquadrabili in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione ritenuti dalle Sezioni Unite non meritevoli di tutela risarcitoria (n. 26972 del 2008)”.
Il principio è del tutto consolidato (tra le numerose: Cass., 29/11/2023, n. 33276; Cass., 12/11/2019, n. 20296) ed è stato affermato anche in tema di fermo amministrativo illegittimo, nel senso che “nella ipotesi di illegittimo fermo amministrativo il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari” (Cass., 04/02/2014, n. 2370).
Avv. Emanuela Foligno