Respinto il ricorso dei proprietari di un locale che sostenevano di essersi messi in regola con la normativa relativa ai limiti di immissione acustica

Non può considerarsi in modo automatico lecita l’immissione acustica che rimanga entro i limiti legali. Devono infatti essere valutate le caratteristiche del caso concreto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2757/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato dai rappresentanti di un’attività commerciale, condannati in sede di merito, a compiere una serie di adempimenti volti a cessare le immissioni acustiche provenienti dal locale, oltre a impedire qualsiasi forma di accesso all’area scoperta ai propri avventori a partire dalle ore 24.

Nell’impugnare la sentenza di appello davanti alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano, tra gli altri motivi, che il giudice di secondo grado non avesse considerato che il superamento dei 3 decibel sul rumore di fondo era stato rilevato nel 2011 e che, successivamente a tale data, sulla base di quanto prescritto dall’ordinanza cautelare, stati svolti gli interventi limitativi che avevano riportato le immissioni al di sotto dei limiti stabiliti ex lege.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte e di respingere il ricorso, in quanto infondato.

Nello specifico, dal Palazzaccio hanno chiarito che se il superamento dei limiti di accettabilità delle immissioni stabiliti dalla legge è senza dubbio illecito, d’altro canto l’eventuale rispetto della normativa non presuppone automaticamente la liceità delle immissioni. Il giudizio sulla loro tollerabilità, infatti, deve essere formulato sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 844 del codice civile.

La norma dispone infatti che il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni deve fare riferimento alla situazione ambientale, variabile in base alla località in cui ci si trova, alle caratteristiche della zona e alle abitudini di chi vi abita. La valutazione, inoltre, non può prescindere dal rumore di fondo, costituito dal complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad aggiungersi quelli denunciati come immissioni abnormi, rendendo così necessario un giudizio comparativo.

Nel caso in esame, le deposizioni testimoniali avevano confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti dal locale anche successivamente agli accorgimenti adottati. Da li la conferma delle decisioni di merito.

La redazione giuridica

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