Esula dai limiti del legittimo diritto di critica l’insulto secco (accompagnato da un applauso), proferito fuori dagli atti procedurali di pertinenza dell’imputato e senza collegamenti a specifiche e concrete argomentazioni difensive

La vicenda

La Corte di appello di Caltanissetta aveva pronunciato sentenza di condanna ai sensi dell’art. 343 cod. pen., a carico dell’imputato poiché aveva offeso l’onore ed il prestigio del rappresentante della Pubblica Accusa di udienza, nell’ambito di un procedimento che lo vedeva coautore di gravi reati.

Tanto era accaduto al momento della lettura del dispositivo della sentenza che lo aveva condannato a 19 anni di reclusione, allorquando il predetto si rivolgeva con espressioni ironiche nei confronti del Pubblico Ministero e, “con la sua condotta intemperante, esorbitava i limiti del legittimo dissenso, ponendo in essere modalità offensive del ruolo e del prestigio della funzione esercitata dalla persona offesa” (“adesso è contento Pubblico Ministero?”, accompagnato da un applauso).

Il reato di oltraggio a magistrato in udienza

La giurisprudenza ha più volte affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Sez. 6, n. 20085 del 26/04/2011)”.

In particolare, il Supremo Collegio (Corte di Cassazione, sentenza n. 48555/2019) ha sottolineato che l’esercizio del diritto di critica presuppone che le espressioni debbano essere contenute in termini corretti e misurati e non assumano toni lesivi della onorabilità del destinatario.

La ratio dell’art. 343 cod. pen. è, infatti, la tutela dello Stato nell’esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno o di minaccia nei confronti di chi in quel momento esercita la funzione di magistrato (Sez. 6, n. 37383 del 22/05/2003).

La scriminante del libero esercizio del diritto di critica

Nel caso di specie, la corte territoriale nel confermare la sentenza impugnata, aveva escluso la ricorrenza della scriminante del libero esercizio del diritto di critica nei confronti del magistrato requirente in occasione della lettura del dispositivo, poiché il dissenso dell’imputato era stato espresso con modalità offensive e non invece realizzando un “mero sfogo difensivo” rivolto a disapprovare l’attività del Pubblico Ministero.

Del resto, l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia e non siano adoperate contro la persona che rappresenta l’autorità giudiziaria.

Al contrario, nella fattispecie in esame, l’espressione indirizzata al P.M. aveva “assunto una evidente e obbiettiva natura oltraggiosa per le modalità irriguardose e perentorie con cui era stata proferita, proprio alla stregua del contegno irrispettoso dell’imputato, accompagnato da eloquente gestualità dell’ironico applauso”.

Tale atteggiamento, a giudizio degli Ermellini – esula completamente dai limiti del legittimo diritto di critica; per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e confermata la decisione di merito.

La redazione giuridica

Leggi anche:

FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE SOSPENDE IL PROCESSO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui