Inadeguatezza dell’indennizzo Inail per l’infortunio sul lavoro (Cassazione civile, sez. lav., dep. 12/07/2022, n.22023).

Inadeguatezza dell’indennizzo Inail invocata dal lavoratore viene respinta dal Tribunale di Palermo.

La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale che aveva respinto la domanda del lavoratore dipendente dell’Azienda Ospedaliera universitaria, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in seguito all’infortunio sul lavoro occorso allorquando, mentre usciva dall’ascensore al primo piano della struttura ospedaliera, inciampava in uno zaino incautamente lasciato da alcuni studenti e cadeva a terra riportando danni fisici consistenti in “contusione-lussazione della spalla destra con frattura diastasata del trochide omerale, lesione della cuffia dei rotatori, lesione completa del tendine sovraspinoso, algodistrofia e sofferenza del nervo ascellare”.

Il Tribunale, previa valorizzazione di una sostanziale coincidenza tra la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale e la concezione privatistica di danno alla salute, aveva respinto il ricorso per non avere il lavoratore dimostrato l’inadeguatezza del ristoro patrimoniale INAIL.

La Corte territoriale, respingendo la tesi dell’inadeguatezza dell’indennizzo Inail incamerato dal lavoratore infortunato, rilevava che la nozione di danno biologico accolta dal D.Lgs. n. 38 del 2000, al fine dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali esprime la “lesione dell’integrità psico-fisica” della persona suscettibile di valutazione medico-legale secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000, “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”; evidenziava che, mentre nel precedente sistema l’INAIL liquidava solo prestazioni economiche riferite all’attitudine al lavoro, con l’innesto del danno biologico era stata riconosciuta una tutela più ampia e non limitata alla sola capacità di produzione del reddito del danneggiato; riteneva che, per la valutazione del danno differenziale a carico del datore di lavoro, al fine di evitare una ingiusta locupletazione in favore degli aventi diritto, occorresse dimostrare la sussistenza di voci di pregiudizio ulteriori e differenti da quelle riconducibili al danno biologico riconosciuto dall’INAIL.

Il lavoratore ricorre in Cassazione e censura  la sentenza impugnata per aver ritenuto nuova la domanda relativa al danno differenziale rilevando che la stessa si sostanziava in una diminuzione del petitum; sostiene che non poteva essere preclusiva la diversità ontologica tra indennizzo INAIL e risarcimento civilistico essendosi nella specie verificatasi una mera limitazione quantitativa del petitum.

Il motivo è fondato.

Il danno differenziale è una categoria elaborata al fine della integrale quantificazione del danno ed è costituito dal surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria INAIL, ed è in tale ottica che deve essere interpretata la censura di “inadeguatezza dell’indennizo Inail”.

Pertanto, rispetto ad una domanda di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., la richiesta del differenziale atteneva ad una quantificazione del petitum, non a una domanda nuova ; ne consegue che se l’attore invoca, a sostegno della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela.

Gli Ermellini rammentano che per il lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell’INAIL, caratterizzato dall’irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l’indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall’automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi.

Sino strutturalmente differenti l’indennizzo erogato dall’INAIL e il risarcimento del danno biologico laddove quest’ultimo trova titolo nell’art. 32 Cost., l’indennizzo INAIL è invece collegato all’art. 38 Cost., e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore.

In sostanza, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico – diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano – e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell’integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

Conclusivamente, vengono accolti i primi due motivi di ricorso e viene rigettato il terzo.

Avv. Emanuela Foligno

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