Non risultavano predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro dei ponteggi in cantiere. Anche la Cassazione conferma la condanna penale (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 20/02/2024, n.7413).
Il caso
La vicenda ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 13 dicembre 2016 in provincia di Como, in un cantiere aperto per la realizzazione di tre villette. L’amministratrice della società edile è accusata di avere causato al dipendente della società, con mansioni di carpentiere, lesioni personali. Nello specifico non risultavano predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro dei ponteggi in cantiere sicché, per salirvi, la vittima dovette arrampicarsi sui montanti, scivolava e cadeva all’indietro procurandosi un trauma distorsivo al piede sinistro e una contusione all’arcata dentaria.
La vicenda giudiziaria
La Corte di Appello di Milano conferma la sentenza di primo grado (sentenza del 31 marzo 2023), quanto all’affermazione della penale responsabilità della amministratrice unica della società edile datrice di lavoro.
La Corte di Appello, inoltre, ha confermato la scelta di primo grado di non applicare le attenuanti generiche e non ha ritenuto di dover ridurre la pena, determinata nella misura complessiva di 2.000 euro di multa.
L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione e osserva che l’infortunio si verificava nelle prime ore del mattino; che la vittima si presentava in cantiere fuori dell’orario di lavoro e senza autorizzazione; che, per entrare, tagliava la catena con la quale era stato chiuso il cancello; che saliva su un ponteggio in fase di smontaggio il cui uso era interdetto. Sostiene, in sintesi, che le concrete modalità dell’infortunio non sono state accertate al di là di ogni ragionevole dubbio e che, in ogni caso, la decisione di salire su un ponte dismesso e in fase di smontaggio arrampicandosi lungo i montanti fu adottata dall’infortunato in autonomia, senza che la datrice di lavoro potesse prevederla ed evitarla.
La Cassazione osserva, preliminarmente, che la Corte di Milano ha ritenuto decisive ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputata le dichiarazioni rese dall’infortunato e dagli ufficiali di Polizia giudiziaria intervenuti in cantiere poco dopo l’incidente e lo ha fatto con argomentazioni complete, scevre da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Le motivazioni della Corte di Appello
La vittima era dipendente della società edile con mansioni di carpentiere sicché la sua presenza in cantiere in un normale giorno di lavoro non era certamente imprevedibile. Inoltre l’uomo aveva riferito di essere caduto mentre si arrampicava sul ponte e di aver utilizzato i montanti perché non erano stati previsti sistemi di accesso alternativi. Nelle immediate vicinanze del ponteggio fu rinvenuta una delle scarpe indossate dalla vittima e sul pianale della sega circolare posta e lato del ponteggio furono rinvenute le piume costituenti l’imbottitura del giubbotto che l’infortunato indossava (e si strappò nella caduta).
Inoltre, secondo quanto riferito dai Tecnici della Prevenzione intervenuti sul posto, nessun segnale impediva l’accesso ai ponteggi in cantiere e indicava che si trattasse di una struttura in fase di dismissione.
I Giudici di merito non hanno ritenuto attendibile la tesi della imputata (ovverosia che la vittima si fosse introdotta forzatamente nel cantiere) in quanto nessun anello della catena del cancello del cantiere risultava spezzato, sicché “non v’è alcuna prova” della “asserita forzatura del cancello”. Ed ancora, il fatto che sui ponteggi in cantiere non vi erano attrezzi di lavoro nulla dimostra, e comunque, non si tratta di un dettaglio decisivo ai fini della ricostruzione della vicenda, atteso che la vittima lavorava con funzioni di carpentiere, e che l’accesso al ponteggio non era stato impedito e non v’era altro modo per salirvi che quello di arrampicarsi lungo i montanti.
Il comportamento dell’infortunato non può essere considerato abnorme
Così argomentando, i Giudici di merito hanno anche coerentemente escluso che il comportamento dell’infortunato possa essere considerato abnorme.
Pertanto, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputata, le sentenze di primo e secondo grado hanno fornito una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Hanno fatto, inoltre, corretta applicazione del d.lgs. n. 81/08 che, all’art. 138, comma 4, vieta di tenere in uso ponteggi per salire sui quali sia necessario arrampicarsi lungo i montanti.
Avv. Emanuela Foligno