Se siamo in procinto di stipulare un contratto con un soggetto, può essere opportuno prevedere delle forme di tutela in caso di inadempimento contrattuale.
Esistono diversi modi di tutelarsi, previsti dalla legge, in caso di inadempimento contrattuale.
Infatti, in caso di stipula di un contratto è sempre opportuno proteggersi per l’ipotesi di inadempimento della controparte.
E questo può avvenire mediante la previsione di una “caparra confirmatoria” o di una “clausola penale”.
Nello specifico, con la previsione del versamento di una “caparra confirmatoria” i contraenti prevedono che una parte sia tenuta a versare una somma di denaro “a garanzia” del proprio futuro adempimento.
In caso di regolare adempimento delle prestazioni previste dal contratto, la caparra verrà considerata come un anticipo della prestazione prevista.
Al contrario, in caso di inadempimento contrattuale della parte che ha versato la caparra, l’altra potrà recedere dal contratto. Potrà, inoltre, trattenere la caparra a suo tempo ricevuta.
Questo, però, fatto salvo il caso in cui il contraente decida di agire in giudizio per ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi contrattualmente previsti.
Cosa accade invece se l’ inadempimento contrattuale avviene ad opera della parte che ha ricevuto la caparra?
In questa circostanza, sarà la parte che ha versato la caparra ad avere il diritto di recedere dal contratto.
Quest’ultimo potrà pretendere il pagamento di una somma pari al doppio della caparra stessa.
Salvo però, anche in questo caso, il diritto del contraente di agire in giudizio al fine di ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi contrattualmente previsti.
C’è poi una seconda forma di tutela in caso di inadempimento contrattuale.
Si tratta della cosiddetta “clausola penale”, prevista dall’art. 1382 c.c.
Con l’inserimento nel contratto della “clausola penale” le parti stabiliscono che, in caso di inadempimento contrattuale, la parte inadempiente sia tenuta a pagare una determinata somma di denaro. O, in alternativa, ad eseguire una determinata prestazione.
Con la “clausola penale”, dunque, le parti stabiliscono in via preventiva le conseguenze negative di un futuro ed eventuale inadempimento.
Dunque, in conclusione, se la “caparra confirmatoria” ha funzione di “garanzia” del futuro adempimento, la “clausola penale” ha natura sanzionatoria.
Essa infatti stabilisce già al momento della stipula del contratto gli effetti negativi ricollegati ad un futuro ed eventuale inadempimento di una delle parti.
Leggi anche:
RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE: QUALI REGOLE?