Respinto il ricorso delle Entrate nei confronti della sentenza che aveva ritenuto non dovute le sanzioni comminate a una contribuente per inadempimento fiscale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29561/2018 si è pronunciata sul contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una contribuente. Questa aveva ceduta la propria azienda nel 2000 per un corrispettivo pari a 250mila euro, omettendo poi di presentare la dichiarazione dei redditi per tale annualità. Da la decisione dell’Ente di recuperare a tassazione l’importo di 197mila euro percepito dalla signora a titolo di avviamento. La donna, inoltre, si era vista comminare una sanzione di poco superiore ai 47mila euro per inadempimento fiscale.
La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento deducendo che la responsabilità fosse da imputare al proprio commercialista nei confronti del quale aveva sporto denuncia. La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva respinto integralmente il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado di giudizio, aveva parzialmente riformato la sentenza ritenendo non dovute le sole sanzioni. Secondo il Collegio di appello, infatti, la donna aveva incolpevolmente fatto affidamento sulla diligenza del professionista, al quale era attribuibile la mancata presentazione della dichiarazione.
Le Entrate si erano quindi rivolte alla Suprema Corte contestando, tra l’altro, la causa di non punibilità.
Mancava infatti la prova che l’omesso pagamento del tributo fosse addebitabile esclusivamente al terzo. Inoltre, secondo la ricorrente, sussiste in capo al contribuente l’obbligo di vigilare sull’assolvimento di obbligazioni che la legge pone esclusivamente a suo carico.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non accogliere le argomentazioni proposte. Per la Cassazione, la violazione delle norme tributaria suscettibile di sanzione richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa. Il contribuente al quale venga contestato l’inadempimento fiscale non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista rispetto a tale adempienza. Egli deve altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di aver svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione. La prova, tuttavia, è superabile a fronte di un comportamento fraudolento da parte del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
La CTR aveva osservato, al proposito, che la signora aveva provveduto a denunciare il commercialista all’Autorità Giudiziaria per la sua negligente condotta. Il Collegio aveva inoltre rilevato che “la mancata osservanza degli obblighi di natura formale e sostanziale, nonché tutte le irregolarità riscontrate, erano dipesi dal professionista”. La contribuente era invece in buona fede. Da qui il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
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