Non si riesce a comprende come dopo un ventennio di giurisprudenza di cassazione la prova del nesso di causa tra l’inadempimento qualificato del medico/struttura e il danno possa, per molti avvocati, coincidere con la prova della colpa.

Forse perchè non si comprende come dover specificare l’errore del sanitario corrisponde a provare la colpa dello stesso?

Si riporta il passo di una comparsa di costituzione che è simile a molte altre per poi entrare nel merito.

Prima però vorrei precisare che anche molti medici legali fanno la stessa confusione. Ma torniamo alla comparsa di costituzione di questo brillante avvocato.

“… In materia di responsabilità sanitaria, chi si assuma danneggiato è gravato da precisi oneri di allegazione e di prova: il paziente deve allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, e provare il danno subito (ossia l’aggravamento della propria situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia); spetta, invece, alla struttura dimostrare che tale inadempimento non si è verificato ovvero che esso non è stato causa del danno, in quanto ascrivibile ad una causa imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza…”.

E questo è quello che dice esattamente la Cassazione, ma sembra che il brillante avvocato non comprenda il significato di astrattamente idoneo, e continua così infatti:

“… E dunque, innanzitutto, il paziente che si assuma danneggiato non può lamentare un generico inadempimento. L’attore in responsabilità è tenuto ad allegare gli aspetti colposi dell’attività medica in maniera seria, precisa e specifica (ed è in relazione ad essi, e solo ad essi, che, poi, sorge l’onere del medico o della struttura di dimostrare l’assenza dell’inadempimento o la circostanza che lo stesso non è stato causa del danno). Né, ai fini dell’onere di allegazione di concreti profili di colpa medica, è sufficiente che il danneggiato contesti l’inadempimento medico secondo le cognizioni ordinarie di un non professionista, senza enucleazione e indicazione di aspetti tecnici specifici di responsabilità…”.

Come si può evincere, il brillante avvocato ha capito, da quanto citato dalla Cassazione, che è onere dell’attore provare la colpa del medico, specificandone l’errore.

Ora non vorrei entrare nel merito in qualità di medico legale perchè potrei sembrare presuntuoso, ma cito dapprima una sentenza di Cassazione (19/07/2018 n. 19204) successiva a quella citata dal brillante avvocato, che recita:

“… …5.3. La previsione dell’art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento…”.

Per chiudere questa riflessione sintetizziamo il concetto di “astrattamente idoneo”. Se si consultasse il vocabolario si acquisirebbe che il termine “astratto” è il contrario di “concreto, determinato, effettivo, pratico, preciso“, e questo basterebbe per non far confusione con i termini, ma la sentenza succitata, che nel suo interno fa riferimento alla sentenza Scoditti che il brillante avvocato riporta tra le tante (antiche) citate, chiarisce che l’attore non deve provare la colpa in quanto il concetto di inadempimento astrattamento idoneo si riferisce ad una pura “ipotesi” di nesso di causa basata sulle evidenze scientifiche, ossia che da un fatto ne possa discendere un altro.

E così sia!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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