Inattendibilità del modello CAI nel sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 21/10/2022, n.31245).
Inattendibilità del modello CAI e prove testimoniali contraddittorie e incoerenti.
Veniva adito il Tribunale di Roma per la definizione dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non dimostrato l’effettivo avverarsi del sinistro.
La Corte d’appello di Roma, adita dal soccombente, con sentenza 30 dicembre 2019 n. 8024 rigettava il gravame ritenendo inattendibile l’unico testimone presente ai fatti, e incoerente e contraddittoria la descrizione della dinamica contenuta nell’atto di citazione.
La questione approda al vaglio della Suprema Corte che ritiene l’impugnazione improcedibile.
Nel fascicolo del ricorrente, infatti, non si rinviene né la copia autentica della sentenza impugnata; né la relata di notifica del ricorso; né la sottoscrizione autografa della attestazione di conformità all’originale degli atti che il ricorrente dichiara ottenuti da un originale digitale.
In ogni caso le prime due censure sarebbero inammissibili in quanto con esse il ricorrente ha censurato la valutazione delle prove ed il giudizio di inattendibilità del testimone.
Anche la terza censura, con la quale il ricorrente lamenta la inattendibilità del modello CAI non valutata, sarebbe inammissibile.
Il modello CAI è stato preso in considerazione dalla Corte d’appello la quale ha rilevato che esso in primo luogo era contrastante con le dichiarazioni rese dalla vittima, e in secondo luogo era sospetto il fatto che quest’ultima non avesse saputo riferire “circa le modalità di compilazione-consegna del CAI.
Così ragionando, i Giudici di appello, implicitamente, ma inequivocabilmente, hanno mostrato di ritenere che le contraddizioni da essa rilevate si traducevano in inattendibilità del modello CAI, e tale valutazione rientra nei poteri del giudice di merito.
Il ricorso è improcedibile.
Avv. Emanuela Foligno
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