Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha precisato che in tema di assicurazione infortuni, che subordina il diritto all’indennizzo al superamento di una specifica soglia di invalidità permanente, qualora non venga raggiunta la soglia in questione non si ha diritto ad alcun indennizzo, anche in presenza di accertata dinamica dell’incidente domestico e di postumi invalidanti inferiori alla predetta soglia (Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 534 del 13/02/2026).
La vicenda
Nel caso in oggetto, un assicurato, mentre scendeva le scale di casa sua, cadeva riportando una frattura al femore sinistro. Dal momento che aveva stipulato una polizza infortuni con una nota società assicurativa, l’uomo domandava l’erogazione dello spettante indennizzo, ritenendo che l’infortunio avesse causato un’invalidità permanente superiore al 30%, soglia minima che il contratto richiedeva per attivare la copertura assicurativa.
La società assicurativa riconosceva la sussistenza dell’evento lesivo, tuttavia negava l’indennizzo per incidente domestico, in quanto sosteneva che l’invalidità permanente accertata fosse inferiore alla soglia fissata in contratto. Altresì, la società precisava che l’indennizzo coprisse soltanto le conseguenze dirette ed esclusive dell’incidente domestico, escludendo ogni concausalità.
A questo punto, l’assicurato citava in giudizio la compagnia assicurativa.
La pronuncia del Tribunale
Il Tribunale rigettava la domanda attorea: nello specifico, il giudice di prime cure, dopo aver espletato una Consulenza Tecnica d’Ufficio medico-legale, nonostante constatasse l’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra l’infortunio e le lesioni riportate dall’assicurato, rilevava che l’invalidità permanente causata dall’incidente fosse quantificabile nella misura del 15%, inferiore alla soglia del 30% prevista dal contratto di assicurazione.
Per il Tribunale, atteso che la polizza assicurativa subordinasse il diritto al risarcimento ovvero alla corresponsione dell’indennizzo al superamento della soglia del 30 % di invalidità permanente e rilevato che nella fattispecie esaminata tale percentuale si attestasse al 15%, doveva escludersi il riconoscimento di qualunque indennizzo, sebbene risultasse provata la dinamica dell’evento e confermata in ogni sua componente.
Pertanto, il Tribunale condannava l’assicurato al pagamento delle spese di giudizio, compresi i costi della CTU.
Avv. Giusy Sgrò





