La circostanza che in un incidente non vi sia stato uno scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, enunciata al comma 2 dell’art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 dello stesso articolo, in quanto tale presunzione insorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo

La vicenda

A causa di una brusca frenata posta in essere dal conducente del motociclo a bordo del quale si trovava al momento dell’incidente, il terzo trasportato cadeva dal mezzo riportando una gravissima invalidità permanente.

La manovra di emergenza era stata posta in essere poiché il conducente del motociclo aveva visto invadere parzialmente la propria carreggiata dall’autovettura condotta dal convenuto. Ad essere chiamato in causa era stato, poi, anche il conducente di un altro veicolo, per responsabilità concorrente, consistita nell’aver parcheggiato la propria autovettura in zona vietata ed in posizione tale da ostacolare la libera visuale dell’incrocio.

In primo grado il Tribunale rigettò le richieste attoree. La Corte d’Appello di Milano confermò la decisione. Era pacifico che nel caso di specie, non vi fosse stato alcuno scontro fra veicoli, risultando pertanto inapplicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2; allo stesso modo, neppure poteva farsi applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, mancando la prova della correlazione causale fra l’altrui condotta colposa e il danno subito dall’attore.

La ricostruzione dell’incidente

Dai rilievi della Polizia locale e dalle dichiarazioni del teste ritenute più attendibili era emerso che il conducente del veicolo convenuto, proveniva da una strada avente diritto di precedenza e che, comunque, la sua auto non aveva invaso la carreggiata occupata dal motociclista, il quale – invece – percorreva una strada inibita ai veicoli ordinari e procedeva a velocità eccessiva.

L’incidente era, dunque, riconducibile “in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del motociclo, il quale aveva “perso il controllo dello scooter avendo posto in essere manovre di emergenza inconsulte, dato che nessun veicolo, per quanto con diritto di precedenza, stava per interessare la sua corsia di percorrenza nella quale si sarebbe potuto e dovuto fermare senza alcun pregiudizio qualora avesse adottato una velocità consona ai luoghi”.

La vicenda è giunta in Cassazione. Ad avviso del ricorrente “il fatto che non vi sia stato scontro tra i veicoli (…) non può certamente valere ad aggravare la posizione del soggetto danneggiato; al contrario grava i danneggianti dell’onere della prova liberatoria una volta -ovviamente- che sia dimostrato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo ed il danno (l’incidente stradale)”. In altre parole, nel caso in esame, la corte di merito avrebbe dovuto applicare l’art. 2054 c.c., comma 1 essendo pacifico che il danno fosse derivato dalla circolazione di veicoli (nella cui nozione deve ricomprendersi anche la sosta degli stessi); pertanto, l’onere della prova a carico del danneggiato doveva “riguardare il nesso di causalità tra la circolazione dei veicoli ed il danno, rimanendo in capo al conducente del veicolo convenuto in giudizio la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento”.

Ma la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 5433/2020) ha rigettato il ricorso perché infondato.

Ad avviso degli Ermellini, la Corte di merito aveva deciso in conformità allo stesso criterio individuato dallo ricorrente, giacchè aveva negato l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 1 dopo avere escluso la sussistenza di nesso causale fra le condotte dei convenuti e la caduta del motociclista; dal che aveva fatto correttamente conseguire l’impossibilità di richiedere a questi ultimi la prova liberatoria (sull’assenza di colpevolezza) prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1; il tutto in conformità al principio secondo cui “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo, poichè tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda” (Cass. n. 8249/1998, conforme a Cass. n. 2786/1978).

Nè – alla luce di tale condivisibile principio – potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nell’ambito della circolazione, giacchè l’onere del convenuto di fornire la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” può sorgere soltanto una volta che sia stato dimostrato (dall’attore) che il danno è stato “prodotto” (ossia causato) dall’asserito responsabile.

Per queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato in via definitiva, la sentenza di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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