Quando si verifica un incidente stradale con un veicolo straniero in Italia, l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) può essere coinvolto nel processo di risarcimento. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l’UCI non è il soggetto responsabile del risarcimento, e quindi non ha “legittimazione passiva”
In questo caso la Cassazione conferma che se il veicolo straniero non ha copertura assicurativa, risponde il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 aprile 2025, n. 8544).
La richiesta di risarcimento per l’incidente stradale con un veicolo straniero
La danneggiata, proprietaria di una autovettura, convenne davanti al Giudice di Pace di Sanremo il proprietario e conducente di una vettura di nazionalità tedesca, e l’Ufficio Centrale Italiano per sentir dichiarare, il primo, civilmente responsabile della causazione di un sinistro stradale nel quale fu coinvolta e condannare, il secondo, al risarcimento dei danni materiali subìti.
L’UCI contesta la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che mancasse la prova della copertura assicurativa del veicolo di nazionalità tedesca.
L’UCI poi rinuncia all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ma il Giudice di Pace adito non tiene conto della rinuncia all’eccezione. Quindi pronuncia la carenza di legittimazione passiva dell’UCI, affermando che, non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 125 del Dlgs. n. 209 del 2005 per ritenere la legittimazione passiva di UCI, il presunto danneggiato avrebbe potuto e dovuto citare in giudizio, ai sensi dell’art. 283, comma 1 lett. b) D.Lgs. 209 del 2005, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il secondo grado conferma la decisione.
L’intervento della Cassazione e il coinvolgimento del Fondo Vittime della Strada
La donna si rivolge alla Corte di Cassazione che conferma che per un incidente stradale con un veicolo straniero non assicurato è legittimato il FGVS e non l’UCI.
Secondo la danneggiata, l’UCI non avrebbe motivato all’eccezione di difetto di legittimazione passiva e il Giudice avrebbe dovuto affermare, in presenza di tale rinuncia, che l’UCI avendo rinunciato all’eccezione, riconoscesse la propria legittimazione passiva.
La censura non è fondata in quanto non vi è alcun vizio di motivazione. La sentenza di secondo grado è logica e coerente.
Nello specifico, non può neppure discorrersi di sentenza apparente perché è sorretta da argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per giungere alla decisione.
Il veicolo straniero non aveva l’assicurazione
Il Tribunale ha infatti ricostruito il sistema normativo che regola la materia individuando, da un lato, l’art. 125, comma 1 D.Lgs. 209 del 2005, a norma del quale per i veicoli e natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia ed effettivamente coperti da assicurazione, provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia l’UCI. Dall’altro ha dato conto del fatto che, ove si accerti che la copertura assicurativa del veicolo danneggiante non sussiste, è legittimato passivamente non l’UCI ma, ai sensi dell’art. 283, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 209 del 2005, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il veicolo o natante non sia coperto da assicurazione.
È pertanto corretto che il Tribunale abbia ritenuto di non attribuire rilievo alla espressa rinuncia dell’UCI a far valere il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto da un lato non si tratta di una eccezione in senso stretto ma di una semplice difesa, e dall’altro la verifica della sussistenza della legittimazione passiva va compiuta anche d’ufficio, col solo limite dell’intervenuta formazione del giudicato interno sul punto.
Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno