Il soggetto, riconosciuto invalido civile al 60%, non possiede i requisiti sanitari per beneficiare dell’indennità mensile ex legge 118/1971 (Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3643/2021 del 06/10/2021 RG n. 8024/2019)

L’Inps conviene in giudizio il titolare dell’invalidità chiedendo di accertare che lo stesso non versa in condizioni di invalidità tali da comportare il diritto a percepire l’indennità mensile di assistenza, né la pensione di inabilità ex art. 12 e 13 della legge 118/1971.

Il Giudice dispone CTU Medico-Legale. Successivamente l’interessato ne chiede il rinnovo considerato il tempo trascorso dalla visita peritale alla conclusione del procedimento.

Il rinnovo della perizia non viene accolto e si osserva come non risulti che successivamente all’incarico le condizioni di salute del resistente abbiano avuto un significativo peggioramento, emergendo dai certificati medici prodotti unitamente all’istanza del 09.12.2020 una stabilizzazione delle patologie denunciate.

Dalla disamina della CTU, non oggetto di critiche, emerge che: “il signor ***** è un soggetto di 44 anni di età affetto da “Esiti di escissione di melanoma in follow up negativo. Sindrome di Brugada. Sindrome depressiva reattiva. Gozzo eutiroideo”. Per tali affezioni il ricorrente è da ritenere invalido civile nella misura del 60% (sessanta) e pertanto non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell’assistenza mensile di invalidità “.

Il Giudice condivide le conclusioni del Consulente e dichiara che il resistente non hai requisiti per essere riconosciuto invalido civile al 74% e di beneficiare dell’indennità mensile di assistenza.

Le spese del giudizio vengono dichiarate irripetibili e quelle di CTU Medico-Legale vengono poste in capo all’Inps.

Conclusivamente, il ricorso dell’Inps viene accolto.

Avv. Emanuela Foligno

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