L’amministratore ha l’obbligo di non fornire informazioni sulla morosità dei condomini a persone estranee allo stabile, potendo fornirle solamente agli altri condomini secondo le modalità previste dalla legge

Aveva fornito alla madre di una condomina delle informazioni sulla morosità di quest’ultima. La donna decideva, quindi, di citare in giudizio l’amministratore del condominio per divulgazione illecita di informazioni personali, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che ne erano derivati, in particolare, come conseguenza dell’incrinatura dei rapporti familiari, provata anche da alcuni testimoni.

Il Tribunale di Torino, con una sentenza del marzo 2019, ha ritenuto di accogliere la doglianza proposta, uniformandosi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione. I Giudici del Palazzaccio, infatti, hanno dichiarato in più occasioni che, in materia condominiale, le informazioni relative alla morosità di alcuni condomini in ordine al pagamento degli oneri condominiali pregressi, possano sicuramente essere oggetto di trattamento.

L’attività di gestione e amministrazione svolta dall’amministratore condominiale non può, infatti, non comportare la raccolta, la registrazione, la conservazione e l’elaborazione delle informazioni relative ai singoli condomini, comprese quelle relative alla loro eventuale morosità.

Ciò si spiegherebbe anche in considerazione del fatto che i condomini sono titolari di un potere di vigilanza e controllo sull’attività di gestione realizzata dall’amministratore, essendo essi abilitati a chiedergli, in qualsiasi momento, informazioni in merito alla situazione contabile del condominio, comprese quelle relative ad eventuali posizioni debitorie di alcuni di essi.

Lo stesso Codice Civile, in seguito alla riforma del condominio, realizzata nel 2012, prevede che possano essere comunicati i dati personali dei condomini. Tale comunicazione, però, per essere lecita, deve necessariamente avvenire in uno dei due modi delineati dal codice stesso, ovvero la richiesta di un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti pendenti, oppure il rendiconto condominiale contenente le voci di entrata e di uscita, nonché ogni altro dato sulla situazione patrimoniale del condominio.

L’amministratore di condominio, dunque, ha l’obbligo, da un lato, di adottare le opportune cautele al fine di evitare l’accesso dei dati da parte di persone estranee al condominio, e, qualora, invece, la divulgazione abbia come destinatari gli altri condomini, esso la deve, comunque, attuare rispettando gli accorgimenti dettati dalla legge.

Pertanto, le comunicazioni che avvengano senza rispettare tali modalità, anche se rivolte ad altri condomini, sono, in ogni caso, illegittime e antigiuridiche.

Il Tribunale, inmoltre, dopo aver ricordato che il diritto al rispetto della propria riservatezza ha natura immateriale, e che il relativo danno non sussiste in re ipsa, ma necessita di essere allegato e provato, seppur anche solo attraverso delle presunzioni semplici, ha ritenuto di accogliere la richiesta dell’attrice, condannando l’amministratore al ristoro del danno subito dalla donna.

La redazione giuridica

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