Il Comune proponeva opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione relativa al pagamento per omessa denuncia all’Inail di malattia professionale (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 727/2021del 07/10/2021 RG n. 268/2019)

Il Comune proponeva opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione n. 143/2018, notificatagli in data 31.12.2018, relativa al pagamento della somma di euro 2.604,85 per omessa denuncia all’Inail di malattia professionale ed infortunio sul lavoro dell’infortunato, tirocinante presso il Comune come addetto all’apertura e chiusura del cimitero e servizio di guardiania ex art. 53, co. 4 DPR 1124/1965

Sostiene di avere ricevuto richiesta di denuncia di malattia professionale e in data 20.3.2018 richiesta di compilazione del questionario per ipoacusia in industria in cui nella certificazione medica era indicato un diverso datore di lavoro, nonché di avere richiesto all’Istituto chiarimenti rimasti senza esito.

Si costituisce l’Ispettorato del lavoro sostenendo l’irrilevanza, ai fini della denuncia, della diversa indicazione del datore di lavoro nel certificato medico attestante la malattia professionale di un lavoratore effettivamente alle dipendenze dell’impresa.

Il Giudice ritiene l’opposizione fondata.

Ai sensi dell’art. 53, comma V DPR 1124/1965: “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia . Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire al l’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia pr ofessionale “.

Alla luce del tenore letterale della norma, che fa riferimento alle ore lavorate ed al salario percepito nei 15 giorni precedenti a quello di infortunio o di insorgenza della patologia, è il datore di lavoro al momento del sinistro o della conoscenza del certificato di malattia professionale ad avere l’obbligo di denuncia.

Il termine di cinque giorni indicato dalla norma decorre dalla conoscenza da parte del datore di lavoro della manifestazione della malattia.

La giurisprudenza ha individuato il momento iniziale dal quale far decorrere il termine previsto ai fini di valutare l’eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro, in quello della dalla ricezione del relativo certificato medico, recante una prognosi di guarigione oltre i tre giorni, atteso che, avuto riguardo anche alla giurisprudenza formatasi in sede penale (Cass. pen. 14 giugno 1993 n. 6029) ciò è conforme allo spirito della legge, poiché l’obbligo di denuncia è prescritto quando l’inabilità al lavoro supera i tre giorni, ovvero quando la malattia è riconducibile all’attività lavorativa quali condizioni il cui accertamento spetta al medico.

Ed ancora, è stata sottolineata la natura oggettiva del criterio prescelto dalla norma per determinare l’obbligo di denuncia, con il porre la certificazione sanitaria quale momento centrale ed indispensabile agli effetti della notizia dell’evento lesivo che deve essere denunziato, ed il carattere arbitrario che rivestirebbe il porre ulteriori obblighi e condizioni non previste dalla legge.

In sintesi, “la notizia dell’infortunio, ovvero della malattia professionale, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto nel comma 1, si riferisce ad eventi produttivi, secondo l’accertamento medico, di un’inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere il rilievo ne’ la sola conoscenza del fatto lesivo ne’ quella di una inabilità contenuta nel termine anzidetto” (Cass. 24596/2006).

La conoscenza del relativo certificato medico di malattia professionale da cui si possano evincere gli elementi indicati dall’art. 53 DPR 1124/1965 è, dunque, condizione necessaria e sufficiente.

Calando i principi normativi al caso, con comunicazione del 19.3.2018 l’Istituto ha trasmesso al Comune opponente copia del certificato di malattia professionale del dipendente unitamente a richiesta di denuncia di malattia professionale, come si legge nella richiesta di chiarimenti trasmessa dal Comune.

Il Comune, tuttavia, al momento della conoscenza del certificato di malattia professionale, non era il datore di lavoro dell’assicurato, essendo cessato il rapporto di tirocinio in data 13.1.2018 secondo quanto allegato dal ricorrente e non contestato.

Inoltre, come si legge nel certificato medico, l’ipoacusia oggetto di denuncia era stata correlata dal medico ad attività lavorativa diversa da quella svolta presso il Comune, con la conseguenza che lo stesso non era datore di lavoro al momento della sua insorgenza, come neppure al momento della trasmissione del certificato medico che attestava la patologia.

Per tali ragioni viene ritenuta insufficiente la qualità di datore di lavoro in relazione al certificato di malattia, quale comunicazione immediata dal lavoratore, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 52, e viene esclusa l’insorgenza dell’obbligo del datore di lavoro di denuncia ai sensi dell’art. 53 D.P.R. cit. e di ogni sua conseguente responsabilità.

L’Ordinanza ingiunzione viene annullata e le spese di lite vengono addossate al resistente per l’importo di euro 1.618,00.

Avv. Emanuela Foligno

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