Respinto il ricorso degli eredi di un lavoratore colpito da infarto che chiedeva il riconoscimento della rendita Inail per infortunio sul lavoro

Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice. Lo ha ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21742/2020 pronunciandosi sul ricorso dei congiunti di un uomo, morto nelle more del giudizio, contro la decisione della Corte di appello di rigettare la domanda originariamente proposta dal defunto (coniuge e padre delle ricorrenti) volta ad ottenere la condanna dell’Inail alla costituzione della rendita a seguito dell’infarto, indicato come infortunio sul lavoro, che aveva subito mentre, nelle sue funzioni di autista, era alla guida dell’automezzo aziendale.

In particolare, la sentenza impugnata, aveva condiviso le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d’ufficio, nominato in grado d’appello, il quale aveva escluso la sussistenza dell’infortunio sul lavoro, inteso quale causa esterna, violenta e concentrata nel tempo che esplica la propria patogenesi lesiva in costanza di attività o in itinere, in quanto “l’assicurato era stato colpito da un infarto al miocardio acuto non causato da un’azione derivante da un agente lesivo esterno, ma di natura aterosclerotica, caratterizzata da familiarità e coesistente ad ipercolesterolemia ed a vizio tabagico”.

Nell’impugnare la pronuncia di secondo grado, i parenti eccepivano l’errata valutazione effettuata dal Collegio distrettuale, derivata dalle erronee considerazioni del c.t.u. di secondo grado in ordine alla esistenza di una familiarità della malattia cardiocircolatoria ed alla circostanza che non era stato dato rilievo alle condizioni di lavoro stressanti, almeno come concause rispetto all’insorgenza dell’infarto; ciò nonostante le specifiche critiche mosse dalla parte a cui la sentenza non aveva fornito risposte.

Dal Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza infondata.

Il motivo proposto, infatti, intendeva – senza neanche riprodurre i tratti salienti o allegando la copia della relazione di consulenza tecnica d’ufficio- chiaramente sovvertire il giudizio medico legale espresso dal perito nominato dalla Corte d’appello e fatto proprio dalla Corte territoriale, con il quale si era esclusa l’origine professionale dell’infarto subito dal lavoratore.

Più specificamente le ricorrenti, a fronte delle conclusioni della c.t.u. – ancorate sull’accertamento che l’infarto al miocardio acuto, dal quale l’assicurato era stato colpito, non era effetto di azione derivante da un agente lesivo esterno ma aveva natura aterosclerotica, presentava familiarità ed era coesistente ad ipercolesterolemia ed a vizio tabagico – si erano limitate a contestare le valutazioni medico legali effettuate dal consulente nominato in grado d’appello, per un verso negando l’effettiva familiarità riscontrata dal c.t.u., e, per l’altro, adducendo, esclusivamente, la inattendibilità delle conclusioni stesse per affermato contrasto con diverse e non meglio specificate acquisizioni medico scientifiche elaborate a proposito degli studi effettuati dalla medicina in ordine al rapporto tra impegno lavorativo ed esordio dell’infarto.

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