Se la responsabilità dell’infortunio sul lavoro è da ascriversi al datore l’Inail ha diritto di chiedere gli importi versati al lavoratore

In tali termini si è espresso il Tribunale Chieti, sez. lav., sentenza n. 152 del 16/09/2020. L’INAIL ha convenuto in giudizio il datore di lavoro di un uomo infortunatosi e il coordinatore per la sicurezza, deducendo di aver corrisposto in favore del predetto lavoratore le prestazioni di legge, derivanti dall’infortunio sul lavoro a questi occorso il 7.12.2015. Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi a colpa esclusiva dei convenuti, l’INAIL ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell’importo di euro 141.933,35 a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 DPR n. 1124/65.

Il Giudice del lavoro ritiene il ricorso dell’Inail fondato.

L’art. 10 del DPR  1124/65 stabilisce il principio dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, quale effetto del trasferimento del relativo rischio all’ente assicuratore in corrispettivo del premio a quest’ultimo dovuto e costituente una delle voci integranti il costo del servizio.

Il secondo ed il terzo comma stabiliscono, invece, l’eccezione al principio dell’esonero, nel caso in cui il datore di lavoro o i suoi dipendenti dei quali egli debba rispondere abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.

Il quarto comma esclude, poi, l’applicabilità di detta eccezione, confermando, quindi, la regola di cui al primo comma, quando per la punibilità di quel fatto sia necessaria la querela della persona offesa.

L’azione di regresso dell’Inail, nei confronti del datore di lavoro, tendente al rimborso delle somme erogate dall’Istituto al lavoratore in conseguenza delle lesioni da lui riportate in un infortunio sul lavoro (nella specie, infortunio in itinere), non è proponibile se l’istituto non deduce l’esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio, commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti di cui questi debba rispondere a norma dell’art. 2049 c.c.

Va ricordato in argomento che a seguito della sentenza n. 22/1967 la Corte Costituzionale ha esteso anche l’ambito dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro

Per quanto riguarda, invece, i soggetti terzi al datore di lavoro, anche nei loro confronti l’Inail ha azione di regresso.

Nel caso oggetto di esame non vi responsabilità penale poiché il procedimento si è concluso con archiviazione, ma comunque l’esame del materiale istruttorio ha consentito al Giudice di affermare la sussistenza di una fattispecie astrattamente qualificabile in termini di reato punibile d’ufficio, nello specifico il reato di lesioni colpose commesse con violazione di specifici obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. n. 81/2008.

Per tali ragioni la responsabilità dell’infortunio sul lavoro subito dal danneggiato  viene imputata in capo al datore di lavoro perché tenuto all’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori.

È del tutto evidente, rileva il Tribunale, che se il datore avesse adottato le misure prescritte, il lavoratore non sarebbe precipitato dall’altezza di 2,50 metri e non avrebbe riportato i danni per i quali è stato indennizzato dall’INAIL.

Il datore di lavoro è, dunque, responsabile dell’infortunio subito in quanto non ha correttamente valutato le condizioni di stabilità del balcone da demolire, non ha curato la predisposizione di adeguati puntellamenti e rafforzamenti e non ha assicurato l’utilizzo di ponti di servizio indipendenti dall’opera da demolire.

Viene, inoltre, ravvisata responsabilità dell’infortunio in capo al coordinatore della sicurezza in quanto lo stesso ha omesso di verificare che tale attività fosse espressamente contemplata dal POS e che, in particolare, in tale piano venissero indicate le modalità di esecuzione in sicurezza della demolizione, violando in tal modo quanto prescritto dall’art. 92, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 81/2008, a norma del quale il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 , ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.

Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Per tali ragioni la responsabilità dei resistenti non può dirsi esclusa per effetto di un comportamento imprudente o negligente del lavoratore, il quale si è limitato a dare esecuzione ad una specifica disposizione di servizio impartita dal datore di lavoro.

E’ pacifica, quindi, la responsabilità nei confronti dell’INAIL del datore di lavoro e del coordinatore della sicurezza in relazione all’infortunio verificatosi e, conseguentemente, l’Istituto  ha diritto a vedersi corrispondere le somme che ha versato in favore del lavoratore infortunato, così come previsto dall’art. 11 DPR 1124/65.

Avv. Emanuela Foligno

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